Dati sanitari sensibili Notifica al Garante

Pubblicato il 21 gennaio 2017

Il titolare di una struttura sanitaria è tenuto ad effettuare la notifica al Garante privacy, del trattamento dei dati concernenti malattie mentali, infettive e diffusive, pena la sanzione amministrativa. Ciò in base alla corretta interpretazione letterale (e non estensiva) dell’art. 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 188 del 9 gennaio 2017, respingendo l’opposizione di una Casa di cura, avverso l’ordinanza con cui il Garante privacy le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, per omessa notifica del trattamento dei dati sensibili ex cit. art. 37 D.Lgs. 196/2003. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi disponibili per la misura Oltre Nuove imprese a tasso zero

25/11/2024

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Piattaforma SIISL anche per indennità di disoccupazione

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy