Il titolare di una struttura sanitaria è tenuto ad effettuare la notifica al Garante privacy, del trattamento dei dati concernenti malattie mentali, infettive e diffusive, pena la sanzione amministrativa. Ciò in base alla corretta interpretazione letterale (e non estensiva) dell’art. 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 188 del 9 gennaio 2017, respingendo l’opposizione di una Casa di cura, avverso l’ordinanza con cui il Garante privacy le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, per omessa notifica del trattamento dei dati sensibili ex cit. art. 37 D.Lgs. 196/2003.
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