Dati Fatca Correzione errori

Pubblicato il 27 luglio 2016

Va progressivamente completandosi il quadro delle disposizioni internazionali per lo scambio automatico di dati riguardanti i soggetti che detengono attività all'estero.

L'Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato il provvedimento del 26 luglio 2016, che integra il precedente provvedimento del 7 agosto 2015 e fornisce le indicazioni per la gestione delle comunicazioni correttive ai fini Fatca.

Accordo Fatca

Per contrastare l'evasione internazionale realizzata dai cittadini e residenti statunitensi che detengono conti presso le istituzioni finanziarie italiane, e viceversa, è stato imposto lo scambio automatico multilaterale di informazioni. Così in base alla normativa Fatca, in vigore dal 1° luglio 2014, gli intermediari finanziari sono obbligati alla identificazione della clientela al fine di segnalare eventuali soggetti Usa all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta deve trasmettere, su base annua in modalità automatica, le informazioni ricevute all'autorità fiscale statunitense.

Con il provvedimento n. 119038 del 26 luglio 2016 vengono definiti le modalità e i termini per le correzioni, da parte di banche e intermediari finanziari, delle informazioni inesatte o incomplete che sono state inviate al fisco statunitense, dopo la notifica che l'Autorità Fiscale degli Stati Uniti ha inviato all'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione e correzione degli errori

Le Entrate, ricevuta la notifica da parte dell’Internal revenue service statunitense, ne darà comunicazione tramite Posta elettronica certificata alla RIFI interessata (istituzioni finanziarie italiane) che dovrà procedere alla correzione.

Gli errori riscontrati possono essere di due tipi:

- errori minori e amministrativi

- gravi non conformità.

La correzione degli errori minori e amministrativi (per esempio: comunicazioni di informazioni inesatte o incomplete) deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della PEC.

La correzione di errori che si qualificano come gravi non conformità (quali: omessa comunicazione, mancata tempestiva correzione di errori minori e amministrativi) deve avvenire entro 16 mesi dalla notifica.

Gli errori possono essere corretti a seguito delle comunicazioni ricevute dalle Entrate o su iniziativa spontanea dell’istituto.

La correzione degli errori avviene mediante trasmissione di un file, utilizzando l'infrastruttura informatica SID e secondo le specifiche tecniche del provvedimento del 7 agosto 2015.

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