Il servizio di monitoraggio dei dati sensibili, meglio noto come “dark web”, offerto dal datore di lavoro ai propri dipendenti, non è fiscalmente rilevante in capo a questi ultimi. Infatti, la finalità del monitoraggio risponde a un interesse prevalente della società, consistente nella gestione del rischio aziendale connesso all’utilizzo illecito delle informazioni sensibili. Quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme che non arricchiscono il dipendente né le erogazioni effettuate per l'interesse del datore di lavoro.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 12 agosto 2019. Il documento di prassi prevede, dunque, una precisa deroga al principio dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che stabilisce la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro.
Già in precedenti documenti di prassi (circolare n. 326 del 23 dicembre 1997), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al lavoratore dipendente, sia le somme che non costituiscono un arricchimento per quest’ultimo (è il caso, per esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) sia le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro.
Altri esempi di redditi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sono contenuti nella circolare n. 55/1999, nella quale l’Agenzia ha inteso includere anche il trattamento fiscale dei contributi per assistenza sociale versati dal datore di lavoro. Si tratta di tutti quei casi in cui il datore di lavoro decide di garantirsi una copertura economica, e quindi stipulare una polizza assicurativa oppure iscriversi a un ente o a una cassa, rispondendo a un interesse proprio.
In merito al trattamento fiscale, in capo al dipendente, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto dal datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che tali attività non sono fiscalmente rilevanti, e che il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, non deve applicare le relative ritenute ai sensi dell’art. 23 del Dpr. n. 600/1973.
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