Danno non patrimoniale da personalizzare

Pubblicato il 26 febbraio 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano liquidato il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal coniuge e dai figli di una donna, vittima di un sinistro.

Ai figli, in particolare, era stata riconosciuta una liquidazione inferiore a quella accordata al padre e per questo gli stessi avevano promosso impugnazione lamentando, altresì, l'invalidità delle tabelle milanesi a cui aveva fatto riferimento, per la quantificazione dei danni, l'organo giudicante nel merito.

I giudici di Cassazione, in questo contesto, hanno confermato la validità dell'applicazione delle tabelle milanesi sull'assunto che le medesime, in realtà, costituiscono lo strumento maggiormente rappresentativo per la liquidazione dei danni non patrimoniali.

Secondo la Corte, inoltre, era anche legittimo che, sulla base del principio di personalizzazione del pregiudizio subito, il ristoro riconosciuto in favore dei figli della vittima fosse inferiore rispetto a quello liquidato al coniuge.
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