La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2472, conferma la pronuncia dei giudici di merito in ordine alla riconduzione del danno non patrimoniale alla professionalità all'alveo del danno emergente e, come tale, non concorrente alla formazione del reddito fiscalmente imponibile ex art. 49, comma 1, TUIR.
La sostanziale differenza nell'assoggettamento o meno delle somme a imposizione fiscale e contributiva deve essere ricercata nelle indicazioni fornite dall'art. 6, comma 2, TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche a titolo di risarcimento di danni, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Sostanzialmente, dunque, le somme riconosciute che derivino dal c.d. lucro cessante dovranno essere assoggettate al regime fiscale d'appartenenza del reddito sostituito o perduto.
Diversamente, nelle ipotesi in cui le somme vengano erogate a risarcimento di un c.d. danno emergente le stesse devono intendersi escluse dall'applicazione del TUIR e, dunque, esenti da ritenute fiscali o contributive.
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