Ridotto il ristoro alle vittime dei sinistri nel momento in cui è resa indifferente la natura (biologica o patrimoniale) delle voci del risarcimento del danno civilistico e dell'indennità INAIL tra le quali operare la detrazione ai fini del calcolo differenziale.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 11114 del 9 aprile 2019, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) agli artt. 10 e 11 del Dpr. n. 1124/65. Con la novella legislativa, il legislatore ha inciso in modo diretto sul contenuto del danno differenziale dovuto in caso di infortuni e malattie a causa dell'attività lavorativa, con inevitabili ripercussioni sull'integralità del risarcimento del danno alla persona.
Tali modifiche possono trovare applicazione soltanto in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate dopo il 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della citata legge.
La Legge di Bilancio (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 1126 ha previsto significative modifiche sui criteri di calcolo del danno cd. differenziale, modificando al contempo le voci da prendere in esame per determinare il quantum.
In sostanza è stato rivisto il quantum di ciò che l'INAIL può pretendere in via di regresso nei confronti del responsabile civile. Quindi, ai fini del calcolo del danno differenziale, è stato adottato un criterio di scomputo "per sommatoria " o "integrale", anziché "per poste", con conseguente diritto di regresso dell'Istituto per "le somme a qualsiasi titolo pagate".
Ne deriva che il danno differenziale è ridefinito come il risultato che si ottiene sottraendo dal “risarcimento complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo” la “indennità che a qualsiasi titolo e indistintamente è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto”.
In altri termini, l'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate dall'INAIL all'infortunato, ai sensi dell'art. 66 del T.U. e dell'art. 13, D.Lgs. n. 38/2000.
Le modifiche degli artt. 10 e 11 del Dpr. n. 1124/1965, introdotte dall'art. 1, co. 1126, della L. n. 145/2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1 gennaio 2019. Pertanto, spiegano i giudici della Cassazione, nel caso di specie le novità legislative non possono trovare applicazione in quanto ha a oggetto un infortunio sul lavoro avvenuto prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 (1° gennaio 2019).
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