Danno da immissioni rumorose, occorre la prova del rumore di fondo

Pubblicato il 18 gennaio 2018

La Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva respinto le domande volte al risarcimento del danno da immissioni rumorose prodotte in orario notturno, avanzate degli attori nei confronti di un condomino.

I giudici di secondo grado avevano accolto la censura sollevata da quest’ultimo circa l'impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo, ed avevano ritenuto che, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell'evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

Da qui il ricorso degli attori dinanzi alla Corte di legittimità dove è stato sottolineato che, quella di specie, costituiva una valutazione di fatto insindacabile in Cassazione.

In essa – ha continuato la Suprema corte nella sentenza n. 1025 del 17 gennaio 2018 - era stato ben spiegato perché le conclusioni del ctu non apparissero attendibili e come fosse inutile disporre la rinnovazione della medesima ctu a causa del mutamento dei luoghi.

Il giudice può dissentire, motivando, dalle conclusioni del Ctu

Nel dettaglio, la sentenza di merito aveva riportato la motivazione del primo giudice che, sulla base dell'esperita consulenza di ufficio, aveva sancito un effettivo superamento del limite prescritto dalla legge.

Tuttavia, il Collegio di secondo grado aveva motivatamente dissentito, per come era nei suoi poteri, dalle conclusioni del ctu, e nella specie aveva argomentato che non fosse possibile prendere, a base della misurazione relativa all'eventuale superamento dei limiti differenziali, il valore del rumore di fondo, per come misurato in 32 minuti prima dell'inizio e 92 minuti prima della fine del periodo considerato.

Da qui la conclusione secondo cui, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell'evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

In definitiva, non poteva dirsi che fossero stati violati i limiti legali assoluti né quelli differenziali.

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