Danno catastrofale solo in presenza, tra il sinistro e la morte, di uno stato di coscienza della vittima

Pubblicato il 25 aprile 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6273 depositata il 20 aprile 2012, è intervenuta in materia di danno “catastrofale”, il danno, cioè, conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, ribadendo come, in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il relativo risarcimento può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, “solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte”.

In tale contesto - continua la Corte - gli interessati devono fornire la prova della “sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte”; in assenza di tale stato di coscienza, infatti, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, “essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Flussi di ingresso 2025: fino al 40% delle quote da riservare alle donne

27/11/2024

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy