Danno catastrofale solo in presenza, tra il sinistro e la morte, di uno stato di coscienza della vittima
Pubblicato il 25 aprile 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 6273 depositata il 20 aprile 2012, è intervenuta in materia di danno
“catastrofale”, il danno, cioè, conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, ribadendo come, in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il relativo risarcimento può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale,
“solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte”.
In tale contesto - continua la Corte - gli interessati devono fornire la prova della “
sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte”; in assenza di tale stato di coscienza, infatti, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto,
“essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte”.