La Corte di cassazione ha provveduto a pubblicare una Relazione, la n. 81 del 25 ottobre 2017, che analizza un recente orientamento di legittimità - di cui alla sentenza della Sesta Sezione penale della Corte, n. 35205/2017 - pronunciato con riferimento alla questione dei rapporti tra giurisdizione penale (o civile) e giurisdizione contabile nel caso dell’esercizio dell’azione di danno ex articolo 185 del Codice penale da parte dell’ente pubblico danneggiato quando per il medesimo fatto di reato sia promossa un’azione di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del pubblico dipendente.
Il principio enunciato in questa decisione afferma che: “La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di responsabilità e sulla eventuale preclusione derivante dal giudicato, ma non sulla giurisdizione, nel senso che l'azione di danno può essere esercitata in sede civile o penale, ovvero davanti alla Corte dei Conti, solo a condizione che l'ente danneggiato non abbia già ottenuto un precedente titolo definitivo per il risarcimento integrale di tutti i danni.”
Ciò che può desumersi, ossia, è che la proponibilità dell'azione di danno in sede penale o civile - o dell’azione di responsabilità – trova come unico limite il fatto che l'ente danneggiato abbia già ottenuto un titolo per il risarcimento di tutti i danni patiti.
Con questa pronuncia, la Cassazione, escludendo la sussistenza di una giurisdizione esclusiva del giudice contabile, ha ritenuto, da una parte, non violato il principio del "ne bis in idem" e, dall’altra, legittima la liquidazione in favore della pubblica amministrazione del danno patrimoniale e morale derivante dal reato di abuso d’ufficio commesso dal pubblico dipendente. Questo, nonostante per il medesimo fatto fosse stata già stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato dal giudice contabile con sentenza non ancora passata in giudicato.
Nella relazione, viene quindi ricordato anche l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza della Corte dei conti, secondo la quale il giudizio contabile non è precluso né dalla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale né dall'eventuale condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, neppure se accompagnato dal riconoscimento di una provvisionale, che vale, ovviamente, come parziale liquidazione del danno.
A seguire, l’elaborato si sofferma sul tema della risarcibilità del danno all’immagine della Pa nonché, per finire, sul divieto di “bis in idem” alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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