E' stato pubblicato – Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 – il Dlgs 32 del 26 marzo 2018, che avvia, dal 28 aprile prossimo, la riforma della gestione del rischio in agricoltura voluta dalla legge 154/2016. La legge innova la disciplina recata dal dlgs 102/2004.
Le novità si snodano in due direzioni parallele, per le tutela degli agricoltori che subiscono danni:
Il decreto innova l'ambito delle disposizioni, che ora comprendono: calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti.
I danni includono le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.
I danni materiali alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico degli stessi prima del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
Lo Stato interverrà concedendo contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione.
Nel decreto anche: norme per ridurre il carico burocratico gravante sulle aziende in materia di aiuti sui premi e per coordinare gli strumenti assicurativi tradizionali alle polizze innovative, ai fondi di mutualità e agli interventi compensativi ex-post.
Con la definizione, si delimita il campo delle polizze assicurative sperimentali.
Si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
Nel Piano sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea, i termini, le modalità, l'entità del contributo dello Stato, le soglie minime di danno, le procedure di erogazione del contributo ed i criteri di cumulo delle misure di gestione del rischio, nonché i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione ed adesione ai fondi di mutualizzazione.
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