Dallo Sviluppo economico nota sulle modalità di calcolo per la redazione dell'Ape. Confedilizia invita a sospendere la stipula delle locazioni

Pubblicato il 08 agosto 2013 Con nota protocollo n. 00416 del 7 agosto 2013, il ministero dello Sviluppo economico è intervenuto per fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto n. 63/2013, per come convertito, con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il ministero ha ritenuto opportuno emettere la nota citata in considerazione dei dubbi sollevati, anche da parte degli organi di stampa, sulla normativa tecnica da applicare per la redazione del nuovo attestato Ape.

E' stato, quindi, precisato che la definizione della metodologia di calcolo della prestazione energetica che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto n. 63/2013 sarà effettuata con uno o più decreti ministeriali, costituisce, in realtà, un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi vigente.

Poiché, quindi, le norme transitorie per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche tecniche già note, ne consegue che l'abrogazione del DPR citato si avrà solo a partire dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, e ciò al fine di evitare che si creino vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, “basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni”.

Fino all'emanazione dei decreti ministeriali indicati, in definitiva, le modalità di calcolo per redigere l'Ape saranno quelle contenute nel DPR n. 59/2009, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.  

Sempre con riferimento alle nuove disposizioni in materia di certificazione energetica e, in particolare, relativamente alla norma che prevede la nullità dei contratti di locazione e dei contratti di compravendita ai quali non sia allegato il nuovo attestato di prestazione energetica, si segnala che Confedilizia ha emanato, il 7 agosto 2013, un'apposita circolare con cui invita tutte le proprie Associazioni territoriali a sospendere immediatamente la stipula dei contratti di locazione, sia abitativi sia ad uso diverso.

Fino a che il nuovo attestato non sarà disponibile – sottolinea Confedilizia - la norma sulla nullità dei contratti non potrà essere rispettata. In considerazione della gravità della sanzione “è indispensabile che i locatori per non correre rischi e dare luogo ad annose situazioni si astengano dallo stipulare contratti di locazione sino a che la norma sulla nullità non sia cancellata, come, ripetesi, da assicurazioni fornite dal Governo”.
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