In attesa della imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto cd. “Semplificazioni fiscali” (D.L.n.73/2022), si esaminano le importanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e interventi sociali. Numerose le novità che, anche sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti.
Nella disamina che segue si ripercorrono le principali novità previste dal provvedimento.
Primo intervento di particolare rilevanza è quello che concerne le modifiche al calendario fiscale. In primis, modificando il comma 1 dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 viene “posticipato” al 30 settembre (in luogo del 16 settembre) di ciascun anno il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cd. Lipe) del secondo semestre. Restano invariati, invece, i termini di invio riferiti al primo e al terzo trimestre, ossia l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre), mentre per il quarto trimestre rimane fermo il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati nell’ambito della dichiarazione annuale Iva (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro fine febbraio (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
Passo “indietro”, invece, sulla presentazione degli elenchi Intrastat. Invertendo la rotta rispetto al testo originario della norma, il legislatore ha ora previsto che gli elenchi riepilogativi Intrastat debbano essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto del MEF per l'adozione delle disposizioni attuative dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione degli elenchi.
Confermate le novità in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per effetto dell’articolo 3 commi 4 e 5 del D.L. n.73/2022 (che modificano l’articolo 17, co. 1-bis, lett. a) e b) del D.L. n. 124/2019), infatti, viene elevata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare. La novità riguarda le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 01/01/2023 potrà essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni ed interessi:
Altra semplificazione contemplata nell’ambito dell’articolo 3 (al comma 6) concerne l’imposta di soggiorno. Viene “posticipato” al 30 settembre 2022 (in luogo del dal 30 giugno) il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021. In particolare, si modifica il termine del 30 giugno previsto dal comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 (Imposta di soggiorno) e dal comma 5-ter dell'articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) del D.L. n. 50/2017, relativamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i soli anni di imposta 2020 e 2021.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 1 del D.L.n.73/2022 che abroga l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Con la novella normativa, il legislatore modifica, di fatto, l’attuale formulazione dell’articolo 7, comma 4-quater del D.L. 357/1994. Per effetto delle modifiche apportate, oltre alla “tenuta” di qualsiasi registro contabile, anche la “conservazione” telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, o di conservazione sostitutiva digitale effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.
Pertanto, d’ora in poi sarà sufficiente tenere “aggiornati” i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Nuova versione dell’articolo 7, comma 4-quater D.L. 357/1994 |
In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”. |
Con il comma 6-bis all’articolo 3 del D.L.n.73/2022 , inserito in sede di conversione, viene stabilito che - fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno per l’assolvimento degli obblighi pubblicitari (art. 1, comma 125 e 125-bis della legge n. 124 del 2017) – per gli enti che percepiscono erogazioni pubbliche e provvedono agli obblighi di informativa nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. Per effetto della nuova norma, quindi, è prevista l'“alternatività” tra l’adempimento sul sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento assolto mediante indicazione in Nota integrativa. Per quanto attiene all’ambito soggettivo, pare che la disposizione sia riferibile anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, obbligati alla Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto più ristretto rispetto ai soggetti tenuti al bilancio ordinario. Tenuto conto, poi, del riferimento agli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis della legge n.124 del 2017, la possibilità di adempiere nella Nota integrativa sembra riferibile anche agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano tale documento. Per quanto attiene, infine, la decorrenza della novità normativa, appare possibile sostenere che la stessa riguardi le erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nell’anno 2023.
L'articolo 3-bis al D.L.n.73/2022 convertito, inserito in sede di conversione, estendere ulteriormente l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali. In particolare, si affida ad un apposito decreto del Ministero dell’economia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del D.Lgs.241/97, il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo. Si prevede quindi che, dall’entrata in vigore del predetto D.M., i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati (modello F24).
La norma dell’articolo 7 del D.L.n.73/2022, modificata in sede di conversione, interviene sulla validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”. In particolare, per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, la novella norma chiarisce che la dichiarazione con cui si “attesta” la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stipulato può essere fatta valere per “tutti” i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali “variazioni” delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce. Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile né l’accordo territoriale.
Con l’articolo 8 del D.L. n.73/2022 convertito il legislatore interviene sull’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir) estendendolo alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma "ordinaria". In particolare, stando alla formulazione letterale della norma, ove la micro-impresa (ossia quella che non supera i seguenti limiti dimensionali: attivo Stato patrimoniale 175.000 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio) abbia optato per l’applicazione del bilancio ordinario, ad essa si applicherà il principio di derivazione rafforzata e la determinazione dell’imponibile dovrà seguire la rappresentazione contabile, in deroga alle specifiche norme del TUIR che qualificano le diverse componenti del reddito d’impresa.
Sempre nell’ambito dell’articolo 8 viene stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta solare, a partire dal 2022), i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata sono applicabili anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di “correzione” degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per le quali non è scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative. Con le modifiche operate, infatti, i componenti di reddito imputati in bilancio, per effetto della correzione di errori contabili, assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui viene corretto l’errore evitando così (come era stato previsto dalla circolare n.31/E/2013) la presentazione di una apposita dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
In sede di conversione è stato, altresì, introdotto il comma 1-bis, il quale dispone che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili rilevano anche a fini Irap; tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi della base imponibile (valore della produzione netta) per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Confermata la disposizione (all’articolo 9) che abroga - a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta solare - la disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. n.138/2011. Nessuna modifica, invece, ha interessato la disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n.724/1994.
Si rammenta che sono considerate “di comodo”, in base alle disposizioni di cui all’articolo 30 della legge n.724/1994 non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il cd. test di operatività, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentano 5 periodi d’imposta in perdita (cd. periodo di osservazione). Più precisamente sono considerate società in perdita sistematica i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.
Alle società in perdita sistematica - in quanto considerate di comodo - si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della L.n.724/1994. Esse dunque hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte un reddito non inferiore a quello minimo presunto e, ai fini Irap, un valore della produzione minimo. Vi è, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo; è fatto divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare il credito IVA in compensazione. Inoltre, per le società in perdita sistematica che siano anche società di capitali, è previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un’Ires al 34,5% (24+10,5). Si ricorda, altresì, che per società non operative (ovvero “di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare e che alle stesse viene attribuito un reddito minimo - applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali - la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello.
Per effetto delle novità, quindi, le penalizzazioni previste dall'articolo 30 della L. 724/94 non trovano applicazione per il periodo 2022 laddove i periodi di imposta 2017 - 2021 risultino in perdita fiscale ovvero 4 dei citati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Con l’articolo 10 del D.L. n.73/2022 convertito, modificato in sede di conversione, sono state apportate alcune importanti modifiche all’articolo 11 del DLgs.n.446/1997 in materia di IRAP.
In particolare:
Sono, infine, novellati i contenuti dei commi 4-septies e 4-octies dell’articolo 11 del DLgs.n.446/1997. Nello specifico, il comma 4-septies contiene modifiche di coordinamento con le precedenti disposizioni dirette a sopprimere i riferimenti a disposizioni abrogate, mantenendo fermo il principio secondo il quale per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non possa comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. Il comma 4-octies, invece, per effetto delle modifiche sopra individuate, prevede che - ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli articoli da 5 a 9 del DLgs.446/97 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitino attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni¸ le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola) sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Sul piano temporale, il legislatore fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d’imposta “precedente” a quello in corso, ferma restando la possibilità, ove più agevole, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte e, quindi, secondo la normativa previgente.
Confermate le novità in materia di “esterometro”. Con l’articolo 12, infatti, vengono “escluse” dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate - oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI – le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972. Viene, quindi, introdotto un limite, pari a 5.000 euro, per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro non è più dovuta. Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.
Con l’articolo 13 viene, invece, rettificata la decorrenza della misura sanzionatoria prevista in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.lgs. n. 471/1997, fissandola partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022). La sanzione amministrativa, lo si ricorda, è di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La nuova decorrenza della misura sanzionatoria elimina quel “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 01/01/2022 e l’adempimento comunicativo che sarà in vigore dal prossimo 1° luglio 2022.
Con l’articolo 14 del D.L.n.73/2022 convertito, modificando gli articoli 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia nonché il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Nello specifico, a seguito della modifica dell’articolo 13 (commi 1 e 4) e dell’articolo 19 (comma 1) del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione degli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (sia agli atti notarili che non notarili) deve avvenire entro 30 giorni (in luogo di 20 giorni) decorrenti dalla data dell'atto formato in Italia. Per le operazioni di società ed enti esteri di cui i cui al comma 2 dell'art. 12 del TUR, invece, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto. Ulteriore novità ha interessato – a partire dal 22 giugno 2022 - il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Infatti, modificando l’articolo 19 del TUR, il termine di 30 giorni si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione. Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:
Con l’articolo 18 del D.L. n.73/2022 convertito si conferma l’ampliamento dell'ambito di applicazione del regime di esenzione Iva e dell'aliquota Iva del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario. In primis, l’esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1 n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza viene estesa anche alle prestazioni sanitarie che costituiscono “una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione ..”, di cui al suddetto art. 10, co. 1, n.18) del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, l’esenzione in esame opera anche per le prestazioni di ricovero e cura ma solo fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al terzo.
Ulteriore novità ha riguardato l’estensione dell’aliquota Iva del 10%. Con la sostituzione del n. 120) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, viene ora stabilito che l’aliquota Iva del 10% sia applica anche:
Si riportano di seguito, in forma tabellare, ulteriori novità di particolare rilievo.
Tabella di sintesi |
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Art. 6 - Controlli formali dichiarazioni precompilate |
Sono confermate le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata applicabili a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, da presentare nel 2023. In particolare, anche in caso di presentazione “senza modifiche” della precompilata mediante CAF/professionista abilitato non viene effettuato il controllo formale sui dati. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF/professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati. Nello specifico, con la novella norma (modificando la disciplina dell'articolo 5 del DLgs.174/2014), viene stabilito che:
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Articolo 11 – Modulistica dichiarativa |
Rinviati a febbraio i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e l’IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche. In particolare, viene stabilito che devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio:
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023. |
Art. 15 - Ampliamento pagamento imposta di bollo
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Con l’inserimento del comma 596-bis all'articolo 1 della legge n. 147/2013 viene estesa l’ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo. In particolare, la norma stabilisce che le modalità di pagamento telematico dell'imposta di bollo (Provvedimento 19/9/2014) possono essere “estese” anche agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R n. 642/1972 che saranno individuati mediante un apposito provvedimento delle Entrate. |
Art. 22 - Proroga del meccanismo di inversione contabile |
E’ prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del reverse charge per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico. Viene, infatti, v modificato l'articolo 17, comma 8 del D.P.R. n.633/72 il quale stabiliva la cessazione al 30 giugno della misura. Il differimento riguarda le operazioni individuate dall'articolo 17 comma 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972, ossia:
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Art. 24 - indici sintetici di affidabilità fiscale |
Si estendono al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 i “correttivi”, previsti per gli anni 2020 e 2021, diretti a contrastare gli effetti della pandemia. Nello specifico, si estende anche al 2022 la disciplina introdotta dall’articolo 148 del D.L.n.34/2020, per gli anni 2020 e 2021, abrogando il differimento dei termini ivi previsto per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione. Pertanto, gli uffici dovranno tener conto:
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Art. 35 co. 1-3 - proroga termine registrazione degli aiuti di stato |
Viene confermata la proroga del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla “registrazione” presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche compresi quelli di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19. In particolare, vengono prorogati i termini relativi all’obbligo di registrazione, presso l’RNA degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Così, tenuto conto dei termini di cui all’articolo 10, comma 1 del D.M. n. 115/2017, la proroga opera come segue:
Infine, è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il regime di esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti previsto dall’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n.137/2020 (L. n. 176/2020), in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti. |
Art. 35 co. 4 - proroga dichiarazione IMU |
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021. Si tratta della dichiarazione riferita:
In sede di conversione la proroga è stata estesa anche al termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 degli enti non commerciali. |
Articolo 40-quater - Modifiche disciplina crediti d’imposta e cessione del credito |
Ai fini della fruizione di alcuni crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, viene “abrogato” l’obbligo del rispetto della norma UE in materia di aiuti cd. “de minimis”. Detta soppressione, nel circoscrivere l’ambito applicativo del regime “de minimis”, lascia fuori dal calcolo della soglia massima di 200 mila euro nel triennio (unitamente agli altri aiuti “de minimis”) i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas. Per effetto delle disposizioni in esame viene abrogato, altresì, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), in tal modo l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data. |
Quadro Normativo |
D.L. N. 73 del 21 giugno 2022 Decreto Semplificazioni fiscali |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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