Dalla comunicazione via Pec della sentenza non decorrono i termini per impugnare
Pubblicato il 06 novembre 2014
Secondo la Corte di cassazione -
ordinanza n. 23526 del 5 novembre 2014 – la novella di cui al
secondo comma dell'articolo 133 del Codice di procedura civile, ai sensi della quale la
comunicazione, da parte della cancelleria,
del testo integrale del provvedimento depositato
non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 del Codice di procedura civile, ha come
fine quello di
neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte.
Questa novella, peraltro,
non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali, che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno.