Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 2788 del 27 maggio 2015, ricorda che il D.Lgs. n. 23/2015, relativo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha introdotto, nel nostro ordinamento, un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi che deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all’articolo 2113 c.c., comma 4, ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003.
In riferimento a tale norma, il datore di lavoro può offrire una somma predeterminata in modo certo, al lavoratore, in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento (somma che non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali del lavoratore).
Al fine di verificare quale sarà in concreto l'offerta di conciliazione, il Legislatore ha previsto una comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, che si va ad aggiungere alla comunicazione obbligatoria telematica di cessazione, nella quale va indicata l'avvenuta, ovvero la non avvenuta, conciliazione.
Stante quanto sopra, informa il Ministero del Lavoro, a partire dall’1 giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile un’applicazione denominata "UNILAV_Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 23/2015.
Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione.
Il sistema, dopo aver collegato l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato, proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello "UNILAV_Cess", relativi a lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e il datore dovrà compilare i seguenti ulteriori campi:
- data di proposta dell'offerta di conciliazione;
- esito (SI/NO) di tale offerta.
In caso di esito positivo si dovrà, inoltre, indicare:
- la sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
- l'importo offerto;
- l'esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.
In conclusione, la nota ministeriale ricorda che l'omissione della comunicazione integrativa è assoggettata alla sanzione amministrativa che va da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
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