Dal Notariato uno studio sulla nuova disciplina dell’impresa sociale

Pubblicato il 06 settembre 2018

La nuova disciplina dell’impresa sociale, introdotta dal DLgs. 112/2017 e successivamente integrata dal DLgs. 95/2018, è l’oggetto dello studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 91/2018/I.

In primo luogo, nel documento viene affrontata la questione, rilevante sul piano operativo, degli adeguamenti statutari e del termine per procedervi, per poi passare al tema della nozione di impresa sociale e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore.

Vengono, quindi, analizzati gli elementi che caratterizzano la disciplina dell’impresa sociale, quali:

Infine, lo studio affronta anche altri due gruppi di argomenti concernenti:

  1. la costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative;

  2. il lavoro nell'impresa sociale, le procedure concorsuali, il monitoraggio, ricerca e controllo, il fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, le misure di sostegno economico.

Qualifica di impresa sociale

Con riferimento alla nozione di impresa sociale, lo studio del Notariato n. 91/2018/I ricorda che tale qualifica non è attribuibile esclusivamente ad un “nuovo soggetto” dell’ordinamento, ma può essere assunta da un qualsiasi ente che presenti i requisiti essenziali previsti dalla normativa.

Quello dell'impresa sociale configura non già uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto.

La qualifica di impresa sociale, infatti, può essere assunta da tutti gli enti privati, società incluse, che esercitino in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati.

Non possono acquisire tale qualifica normativa, invece, le Pa, le fondazioni bancarie, le società a unico socio, le cooperative e gli altri enti che eroghino beni e servizi esclusivamente a propri soci o associati.

Viceversa, per le coop sociali e i loro consorzi è prevista l’acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale, anche se lo Studio precisa che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell'impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità.

Modifiche statutarie con atto notarile

Essendo le cooperative sociali imprese sociali ex lege, per esse non è applicabile l’obbligo di adeguare il proprio statuto alla nuova normativa.

Si ricorda che le imprese sociale devono adeguare gli statuti entro agosto 2019, secondo quanto sancito dal decreto correttivo.

Le cooperative sociali esistenti alla data del 20 luglio 2017, quindi, possono accedere ai benefici previsti per l’impresa sociale senza modifiche statutarie.

Con riferimento alle modifiche statutarie necessarie per rendere conformi gli statuti delle imprese sociali, il Consiglio nazionale del Notariato ricorda che esse vanno adottate con le modalità previste dalla legislazione propria di ciascun ente interessato.

Comunque, tali modifiche necessitano in ogni caso di intervento notarile che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell’impresa sociale.

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