Dal Notariato di Milano chiarimenti su fusioni transfrontaliere e assemblee totalitarie
Pubblicato il 31 ottobre 2014
Tre sono le massime del 28 ottobre 2014 del
Consiglio notarile di Milano, che vengono di seguito brevemente trattate.
Circa lo svolgimento dell’
assemblea totalitaria di una
Spa o di una
Srl che ha luogo in un posto diverso da quello previsto nello Statuto per lo svolgimento della suddetta riunione, o, in mancanza di apposita clausola statutaria, dalla legge, il Consiglio notarile ritiene che essa sia da
considerare legittima.
Le condizioni minime per il corretto svolgimento dell'assemblea totalitaria sono da riscontrare nella presenza dell'intero capitale sociale; nella partecipazione all'assemblea della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo per le Spa e nella presenza o nell'avvenuta informazione di tutti gli amministratori e dei sindaci circa lo svolgimento della riunione in caso di Srl.
Non essendoci riferimenti specifici al luogo, questo appare del tutto svincolato dalla scelta geografica effettuata, a meno che non vi sia una espressa clausola statutaria che imponga un determinato limite geografico come ulteriore presupposto rispetto alle sopra indicate condizioni minime previste proprio per l'assemblea totalitaria.
L'
atto di fusione per incorporazione transfrontaliera di una società italiana in una società soggetta ad una legge diversa da quella italiana, perché appunto appartenente ad un paese Ue o extra Ue, deve essere stipulato per
atto pubblico anche se la legge del paese della società estera non richiede espressamente l’atto pubblico come condizione necessaria per il perfezionamento del processo di fusione/scissione.
Nel diritto nazionale, invece, l’atto pubblico di fusione rappresenta una fase fondamentale del procedimento di fusione avente ad oggetto una società italiana, anche quando questa partecipa ad una operazione transfrontaliera e a seguito della stessa risulti come una società estera.
In base alle novità introdotta dall'articolo 32 del Dl
83/2012, convertito in legge 134/2012, è possibile emettere
obbligazioni di valore non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel caso in cui si tratti di obbligazioni “
destinate a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni”.
A tal fine, il Consiglio notarile di Milano specifica il concetto di “
obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni”, specificando che esso ricorre quando si tratta di:
obbligazioni convertibili,
obbligazioni “cum warrant”,
obbligazioni cosiddette "convertende".