Dal Ministero del Lavoro nuovi chiarimenti sui contratti di solidarietà
Pubblicato il 24 aprile 2015
Con
circolare n. 15 del 22 aprile 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti sui
contratti di solidarietà, ad integrazione delle precedenti circolari n.
23/2014 e n.
31/2014.
In particolare, la nuova circolare si è soffermata sulle procedure relative alla
presentazione delle istanze preordinate alla concessione degli
sgravi contributivi da parte delle aziende che,
esaurito il beneficio della decontribuzione nel 1° anno, ritengano di avviare un
contratto di solidarietà in continuità con il precedente, ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.
Per il Ministero, la
domanda di decontribuzione presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l'effetto di s
ottrarre al principio dell’ordine cronologico, stabilito dalla circolare n. 23/2014, la
domanda di decontribuzione presentata dalla medesima azienda per il
secondo anno del contratto di solidarietà nei seguenti casi:
- quando venga stipulato dalle parti un unico contratto di solidarietà che abbia fin dall’inizio la durata di 24 mesi;
- quando venga stipulato un contratto di solidarietà di durata inferiore che, tuttavia, rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto stesso fino a raggiungere la durata di 24 mesi o una durata maggiore, ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell’esplicitazione, da parte dell’azienda istante, della volontà di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.
Ne consegue che anche per i contratti di durata inferiore è possibile produrre
ulteriore domanda di decontribuzione relativa ad un nuovo contratto che proroghi quello precedente, non superando il limite dei 24 mesi.
Nel caso di specie sarà cura delle aziende segnalare, all’interno della domanda, che il nuovo contratto costituisce una
proroga di quello precedente.