Dalle Entrate chiarimenti sulle novità per il superbonus

Pubblicato il 22 giugno 2023

Con la circolare 13/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di Superbonus introdotte dal D.L. n.176/2022 (decreto cd. ”Aiuti-quater”), dalla legge di bilancio 2023 e dal D.L.n.11/2023 (decreto cd. ”Cessioni“).

Tra le principali novità, la proroga al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari. Per effetto del decreto “Cessioni”, infatti, slitta al 30.09.2023 il termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus).

Per le spese sostenute dopo tale termine, invece, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, è possibile avvalersi dell’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, del Sisma-bonus per gli interventi antisismici o del Bonus casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Si ricorda, altresì, che l’articolo 2-bis del D.L. n. 11/2023 - con una norma di interpretazione autentica - ha statuito che la presentazione di un progetto in “variante” alla CILA, o al diverso titolo abilitativo, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894 della legge di bilancio 2023.

Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variante. In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili, occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori. In caso di varianti in “corso d’opera”, l’Amministrazione ritiene che queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Per quanto riguarda la fruizione della detrazione, il documento di prassi ricorda che, sempre in base a quanto previsto dal D.L. n. 11/2023, i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello 730/2023 o Redditi 2023).

Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps). L’articolo 1, comma 10, lett. a), della legge di bilancio 2023, in particolare, ha introdotto nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis, prevedendo che la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetta anche per gli interventi realizzati dalle Onlus, OdV  e ASP in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli culturali e paesaggistici. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

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