Dal Dl 201 contributi più alti per autonomi. Il Minlavoro spiega le nuove pensioni

Pubblicato il 07 dicembre 2011 Aumento della contribuzione per artigiani, commercianti e agricoli: è questo uno degli effetti della manovra Monti. Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, comma 22, dispone dal prossimo 1° gennaio un aumento di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere, nel 2018, il livello del 22 per cento per le aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Pertanto, dall'1/1/2012, un artigiano dovrà versare un'aliquota contributiva pari a 20,3%, che ogni anno sarà incrementata dello 0,3% (tranne l'artigiano minore di 21 anni che sconta una minore aliquota, pari a 17,3). Per il commerciante, nel 2012 l'aliquota sarà fissata al 20,39% (17,39 per il minore di 21 anni).

In assenza di altra modifica normativa dovrebbero rimanere fermi la riduzione contributiva del 50% per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati Inps, e il sistema di calcolo e pagamento dei contributi.

Il comma 23, invece, riguarda gli agricoli, stabilendo il nuovo assetto, con effetto dal 1° gennaio 2012, per le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS. In regime normale, si passa dal 20,65 del 2012 al 22% del 2018.

Il comma 26 ammette i professionisti iscritti alla gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie a beneficiare delle indennità di malattia e maternità previste per i lavoratori a progetto.

Infine, è stata divulgata dal Ministero del Lavoro, sul sito internet, una scheda riepilogativa dedicata ad illustrare la manovra che ha toccato il sistema pensionistico.

Il documento fotografa le novità specificando che si fondano sui seguenti principi:
 
- scelta del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni;
- attuazione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;
- abbattimento delle posizioni di privilegio;
- deroghe previste soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;
- flessibilità nell’età di pensionamento, consentendo al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
- semplificazione e trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrano nel modello contributivo.

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