Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Legge n. 146/2021 (cd. "decreto fiscale") in arrivo alcune importanti novità fiscali. Molte le novità in tema di riscossione: tempi più lunghi per il pagamento di cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, nuova chance per i contribuenti che hanno perso il beneficio della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e stralcio” per non aver rispettato i termini di pagamento delle rate 2020 introdotti dal Sostegni bis nonché margini più ampi per non decadere da una rateizzazione che era già in corso alla data dell’8 marzo 2020.
Il decreto è in vigore dallo scorso 22 ottobre e dovrà essere convertito in legge entro il 20 dicembre 2021.
Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessati misure previste dalla disposizione.
Per effetto dell’articolo 5, comma 14 del D.L. n.146/2021 anche i revisori legali vengono fatti rientrare nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, abilitati al rilascio del visto di conformità. In particolare, la norma va a modificare l'articolo 3, comma 3, lett. a) del DPR 322/1998 che aggiunge il riferimento agli “iscritti nel registro dei revisori legali”.
Pertanto, il “nuovo” comma 3 lettera a), del DPR 322/1998 recita quanto segue:
Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. |
Di certo l’effetto prodotto dalla norma assume portata ampia in quanto i soggetti di cui alla citata lettera a) del comma 3 vengono richiamati nell’ambito di altre discipline normative. Si pensi alla possibilità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse ai sensi 35 del Dlgs. 241/1997 oppure l’apposizione del visto nel caso di interventi che danno diritto al cd. “superbonus 110%”. Si tratta, quindi, di una novità di assoluto rilievo in quanto fino ad oggi i revisori legali potevano solo apporre sulle dichiarazioni (o sui modelli TR) delle società di capitali la sottoscrizione alternativa al visto di conformità, ai fini della compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro annui o dei rimborsi Iva.
Con il “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021) sono introdotti nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni nonché il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata.
Dal D.L. n.146/2021 più tempo per il pagamento delle cartelle notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021. La novella normativa stabilisce, infatti, che “per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centocinquanta giorni”.
Passa, quindi, da 60 a 150 giorni il termine di pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza applicazione di interessi di mora. Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero. Così ad esempio se, oggi, venisse notificata una cartella, il relativo pagamento dovrebbe avvenire nei successivi 150 giorni. Sebbene di ciò nelle FAQ pubblicate dall’AdER non si ritrovano indicazioni, pare sia possibile far riferimento comunque al giorno di notifica al contribuente delle cartelle di pagamento ai fini del decorso del termine dei 150 giorni.
Tuttavia, per le cartelle che verranno notificate dal 1° gennaio 2022, il termine di pagamento ritorna ad essere quello “ordinario”, ossia 60 giorni dalla data di notifica. Stando alla norma, poi, nel lasso temporale dei 150 giorni dovrebbe essere attivo un blocco delle misure cautelari e esecutive. L’Agenzia, infatti, non dovrebbe attivare durante tale periodo alcuna nuova procedura cautelare (fermo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento). Va, da ultimo, precisato che la nuova norma richiama solo i ruoli di cui all’articolo 25 comma 2 del D.P.R. 602/73, conseguentemente dovrebbero restare fuori da questo allungamento dei tempi di pagamento gli accertamenti esecutivi di ogni genere e gli avvisi di addebito INPS. Resta fermo, in ogni caso, il termine di 60 giorni per il ricorso di cui all’articolo 21 del DLgs.546/1992.
Agendo direttamente sul contenuto del comma 2-ter dell’articolo 68 del D.L. n.18/2020 in materia di estensione della rateazione per i piani di dilazione, il “decreto fiscale” stabilisce ora che:
Come previsto dalla novella normativa, i debitori che - alla data del 22 ottobre 2021 - siano decaduti da piani di dilazione “in essere” alla data dell’8 marzo 2020, sono “automaticamente” riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate “sospese” ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021 (in luogo del 30.09.2021), ferma restando l’applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n.146/2021, ossia la decadenza dal piano di rateazione in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. Quindi, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione (decadenza estesa a 18 rate), viene differito al prossimo 31 ottobre il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Il versamento sarà considerato “tempestivo” anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza coincide con un giorno festivo. Per effettuare il pagamento si può continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso degli interessati anche se il versamento sarà effettuato in date differenti a quelle originarie.
Va detto, che l’Agenzia Entrate-riscossione, nell’ambito della FAQ n. 5, ha chiarito ove i contribuenti avessero difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31 ottobre 2021 sarà possibile effettuare il versamento di “un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio” della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate. In ogni caso, al contribuente che non è incorso nella decadenza dopo il 30.09.2021 spetta comunque il beneficio delle 18 rate.
Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni concesse “dopo” l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 resta la regola ordinaria, ossia decadenza da rateazione con il mancato pagamento di 5 rate.
La nuova disposizione stabilisce altresì che, per i carichi ricompresi nei suddetti piani di dilazione:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Ade nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese, gli interessi di mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del Dlgs.46/1999.
Appare utile qui ricordare anche le regole generali per la rateazione. Come noto, infatti, al momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei 60 giorni entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73).
Tuttavia – stando al D.L. n.137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta di entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione. Anche in questo caso, la decadenza si realizza con il mancato pagamento di 10 rate (anziché le ordinarie 5 rate), anche non consecutive.
Nuova chance per la “rottamazione” dei ruoli ed il saldo e stralcio. In base alla modifica operata in materia dal decreto “Sostegni-bis” le rate da rottamazione dei ruoli ex artt. 3 e 5 del D.L. 119/2018 nonché quelle da saldo e stralcio (art. 1 co. 184 ss. della L.145/2018), scaduti nel 2020 e 2021, andavano corrisposte entro il:
Con il “decreto fiscale”, invece, viene ora stabilito che le rate eventualmente non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 unitamente a quelle in scadenza nel 2021. Pertanto, entro il 30 novembre dovranno essere corrisposte integralmente:
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di “tolleranza” di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL 119/2018. Pertanto, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.
Prevista una speciale sanatoria per chi ha indebitamente fruito del credito d’imposta R&S relativo al quinquennio 2015-2019. Infatti, per i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L.n.145/2013, è possibile procedere al “riversamento” dell’importo indebitamente utilizzato, senza il pagamento di sanzioni e interessi, salvo nei casi di fraudolenza, simulazione od omessa documentazione.
Interessati dallo stralcio di sanzioni e interessi previsti dalla procedura in esame sono i soggetti che, nel quinquennio 2015-2019 (soggetti con periodo d’imposta solare), hanno svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte “non qualificabili” come attività di ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d’imposta ex articolo 3 del D.L.145/2013. Il concetto di spese “non agevolabili”, tuttavia, ha assunto nel tempo confini molto labili in quanto la prassi degli uffici ha fornite posizioni interpretative contrastanti.
Inoltre, possono accedere alla procedura i soggetti che:
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta indebitamente utilizzato, ai fini di dello stralcio occorre inviare apposita “istanza” all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con un apposito provvedimento delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento del dovuto, comunque, può essere effettuato in 3 rate di pari importo di cui:
In caso di pagamento rateale, sono dovuti - a decorrere dal 17 dicembre 2022 - gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è, tuttavia, effettuato senza avvalersi della compensazione; quindi, non è possibile effettuare il versamento del dovuto con compensazione in F24 di altri crediti spettanti. La procedura di riversamento si “perfeziona” con l’integrale versamento del dovuto. Nel caso del riversamento “rateale”, invece, il mancato pagamento di “una” delle rate entro la scadenza prevista (incluso il pagamento della prima rata e non versamento delle rate successive) comporta:
In esito al perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del DLgs.74/2000 il quale condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro.
Viene precisato, infine, che la procedura in esame non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia stato già accertato con un atto di recupero ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti “definitivi” alla data del 22 ottobre 2021.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia stato già constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, "non ancora divenuti definitivi" alla data del 22 ottobre, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista. Pertanto, anche in caso di atto "non definitivo" al 22 ottobre si può accedere alla sanatoria (evitando sanzioni ed interessi) provvedendo al riversamento del beneficio ma perdendo, però, la possibilità di fruire della dilazione del pagamento in tre rate.
La procedura di riversamento spontaneo è, in ogni caso, “esclusa” nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o fatture che documentano operazioni inesistenti nonché nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al bonus. In tali casi, i contribuenti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano “acquisite” a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, dopo l’invio della comunicazione, accertino condotte fraudolente.
Prevista l’abrogazione del Patent box e l’introduzione di una maxi deduzione dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. Con la novella normativa, infatti, si sostituisce l’attuale regime del Patent box - che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali - con un “nuovo” regime opzionale che incrementa del 90% l’importo deducibile della spesa di ricerca e sviluppo relativa a detti beni immateriali. L’opzione per la deducibilità “maggiorata” dei costi è destinata ai soggetti di cui all'articolo 73, co. 1, lett. d) del Tuir residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. E’ demandato ad un provvedimento delle Entrate la definizione delle relative modalità attuative.
A decorrere dal 22 ottobre 2021 sono abrogati:
Questo criterio di decorrenza dell’abrogazione basato su data fissa e non sul periodo d’imposta in corso ha aperto numerose criticità specie quelle riguardanti lo statuto del contribuente; infatti, a norma dell’articolo 3 comma 1 della L. 212/2000 “(...) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Pertanto, non si ritiene possibile una cancellazione retroattiva del Patent box (in quanto si violano i principi del suddetto articolo 3) e si auspica un intervento normativo che salvi i regimi riguardanti periodi di imposta già chiusi alla data di entrata in vigore del decreto legge, anche se con opzioni comunicate successivamente.
A fronte dell’abrogazione del Patent box è stato, tuttavia, previsto un apposito “regime transitorio”. Nello specifico, per la norma, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il Patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al “nuovo” regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento delle Entrate. Sono esclusi da tale previsione i soggetti che
I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/1973 ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al nuovo regime agevolativo comunicano, secondo le modalità che verranno stabilite dell'Agenzia, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa. Si osserva, altresì, che secondo la relazione tecnica la nuova norma “non impone ai contribuenti che usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo d’imposta 2024, solo su base opzionale. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento potranno eventualmente usufruire solo del nuovo regime”.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a:
Tali beni possono essere utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. L'opzione per la maxi deduzione ha durata 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Tuttavia, i soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni.
Sul piano operativo, le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere “dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto” ossia a partire dal 22 ottobre 2021.
I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione da predisporre secondo le indicazioni che saranno fornita da un apposito provvedimento dell'Agenzia. In particolare, il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento delle Entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza di detta comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del DLgs.471/1997.
Diversamente, in caso di “rettifica” della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione prevista non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione la documentazione indicata nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.
I soggetti che esercitano l'opzione in esame non possono fruire, per l'intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla L.160/2019.
Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene “integrato” il comma 13 dell’articolo 1 del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 (“aiuti di importo”) e 3.12 (“aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti“) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte successivamente:
Con il decreto fiscale si interviene sulla disciplina del credito d’imposta a sostegno della cultura di cui all’articolo 36-bis del D.L.41/2021 in relazione alla modalità di fruizione dell’agevolazione. Si tratta del bonus - un credito d'imposta del 90% - diretto a sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta, come di consueto, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante utilizzo del modello F24. Ciò premesso, con la modifica operata (comma 5 dell’articolo 36-bis) viene eliminata la possibilità di utilizzare il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.
Nuove risorse per gli incentivi al settore automotive. Viene, infatti, incrementato 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della L. 145/2018. La nuova dotazione del fondo è soggetta alla seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
Quadro Normativo |
D.L. N. 146/2021 PUBBLICATO IN GU N.252 DEL 21 OTTOBRE 2021; |
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