Dal computo della quota di riserva non è escluso il direttore dei lavori

Pubblicato il 19 aprile 2015 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 11 del 17 aprile 2015, ha specificato che il direttore dei lavori, l’assistente alla direzione dei lavori, il direttore operativo, l’ispettore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non appartenenti al settore dell’edilizia, incaricati di svolgere le attività di cui all’art. 147 e ss. del D.P.R. 207/2010 – non possono essere esclusi dal computo della quota di riserva, ai sensi del secondo periodo dell’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, atteso che la disposizione in argomento fa espressamente riferimento ai datori di lavoro del settore edile.

Inoltre, le suddette figure, assolvendo a funzioni di coordinamento, supervisione e controllo, non possono comunque essere escluse dal computo della quota di riserva, ai sensi del terzo periodo dell’art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999, in quanto non direttamente operanti nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

In conclusione il Ministero ritiene che le figure del direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori ovvero figure a questi assimilabili, non rientrano nelle esclusioni contemplate dal citato art. 5, comma 2, dovendo, di conseguenza, essere considerate ai fini della corretta determinazione della quota di riserva.
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