La figura del sindaco unico viene introdotta con l’art. 2477 c.c., che disciplina l’assetto dei controlli nelle società a responsabilità limitata, articolo oggetto di diversi interventi modificativi e integrativi, volti a ridurre gli oneri per le imprese. Tra gli aspetti innovativi dell’art. 2477 vi è l’utilizzo dell’espressione “organo di controllo” in sostituzione del riferimento al “sindaco” introdotto della legge di stabilità (n. 183/2011) e prima ancora quello al collegio sindacale.
L’art. 2477 stabilisce inoltre che l’organo di controllo nella sua versione monocratica costituisce il modello di default dell’organo di controllo. Tuttavia, l’atto costitutivo può derogare alla norma optando per la composizione collegiale dell’organo di controllo interno.
Quanto alle funzioni viene ricompresa dalla norma, fra le funzioni e le competenze attribuibili all’organo di controllo interno, anche “la revisione legale dei conti”. Nei confronti del sindaco unico trovano applicazione in quanto compatibili anche le “Norme di comportamento del collegio sindacale” e “le Linee Guida per l’organizzazione del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” emanati dal CNDCEC. Le funzioni collegate alla figura del sindaco unico sono state oggetto di un interessante documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ovvero delle “Linee guida”, che costituiscono uno strumento per lo svolgimento della funzione di organo di controllo nella versione monocratica nelle srl.
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