Dal 4 settembre quadro RW semplificato per i possessori di asset finanziari all’estero
Pubblicato il 04 settembre 2013
Con l’entrata in vigore delle disposizioni della Legge Comunitaria per il 2013 (L. n.
97/2013, pubblicata il 20 agosto e ufficiale dal 4 settembre), tante le novità che riguardano soprattutto il capitolo del monitoraggio fiscale.
In ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione Ue, anche in Italia è stato disposto un controllo più stringente sulle movimentazioni finanziarie da e verso l’estero, attraverso la riscrittura dell'articolo 4 del decreto legge
167/1990, recante, appunto, disposizioni in materia di “
monitoraggio attività estere”.
Così, mentre prima era previsto un obbligo di indicazione degli investimenti esteri per un ammontare complessivo superiore a 10mila euro al termine del periodo d’imposta, nella Sezione II del quadro RW, ora, invece, viene disposto che il nuovo obbligo di dichiarazione sussiste anche con riferimento a detenzioni realizzate in periodi infrannuali, indipendentemente dalla rimanenza al 31/12. Pertanto, il monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri riguarderà ora tutti i trasferimenti di valore pari o superiore a 15mila euro, anche con riferimento alle operazioni frazionate.
Di fatto, dunque, non viene più effettuata alcuna distinzione tra possesso di attività da parte di soggetti italiani e soggetti non residenti, al fine di eliminare ogni sorta di discriminazione, così come pure viene equiparato il monitoraggio dei trasferimenti effettuati sia da soggetti non residenti che da soggetti italiani.
A seguito delle suddette modifiche, è stata operata anche una semplificazione degli adempimenti relativi alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero. Infatti, la dichiarazione è stata notevolmente semplificata, attraverso l’eliminazione della Sezione I e della Sezione III del quadro RW. Il tutto con una notevole diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, che in questi ultimi anni si sono trovati di fronte al grosso dilemma di far quadrare le voci, soprattutto nella sezione III del citato quadro, in cui dovevano essere riportate le rendicontazioni degli intermediari finanziari.
Unica condizione ora valida, sia per i soggetti italiani che non, per essere esonerati dalla compilazione delle due sezioni del quadro RW è che i flussi finanziari in oggetto "
siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi".
Da segnalare, infine, il fatto che insieme alle sopraindicate semplificazioni è previsto anche una taglio delle sanzioni in caso di violazione dei nuovi obblighi dichiarativi. Le nuove misure punitive vanno dal 3% al 15% del valore degli immobili denunciati (rispetto al 10% e al 50% attuale), con la possibilità per tali percentuali di raddoppiare nel caso le attività finanziarie e gli investimenti vengano detenuti in paesi black list.