Dal 4 settembre in vigore le disposizioni della Legge Comunitaria 2013
Pubblicato il 03 settembre 2013
La legge
6 agosto 2013, n. 96 ("
Legge di delegazione europea 2013") e la Legge
6 agosto 2013, n. 97 ("
Legge europea 2013") entrano in vigore il giorno 4 settembre 2013. Esse sono considerate come i nuovi strumenti giuridici di recepimento del diritto Ue, in sostituzione della vecchia “Legge comunitaria”.
Con l’entrata in vigore della nuova Legge europea per il 2013, comunemente nota come la nuova Comunitaria 2013, diventano operative numerose deleghe che riguardano soprattutto novità ambientali.
Tra le altre novità previste, inoltre, anche l’entrata in vigore di alcune norme che prevedono l’aumento del prelievo, nella misura del 20%, delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi in relazione ad investimenti esteri ed attività di natura finanziaria, come si evince dalla riformulazione dell’ articolo 4, comma 2 del Dl
167/90.
I soggetti interessati sono gli intermediari di attività finanziare tenuti agli adempimenti antiriciclaggio: nello specifico, non tutti i sostituti d'imposta, ma solo quegli intermediari finanziari elencati all'articolo 11, commi 1 e 2 del Dlgs
231 del 2007, tra cui anche le società di microcredito, i Confidi e i money transfer.
La novità più importante che riguarda tali soggetti è che essi sono tenuti ad applicare una ritenuta d’acconto del 20% sui redditi di capitale anche per gli interessi derivanti da finanziamenti, rendite e prestazioni perpetue, fideiussioni oltre che sui proventi derivanti da rapporti giuridici esteri non inquadrabili nelle fattispecie tipiche note in Italia, purchè derivanti da impiego di capitale.
Viceversa, la ritenuta non dovrà essere applicata agli interessi percepiti nell’esercizio dell’impresa, in quanto questi non sono classificabili tra i redditi di capitale.
Con l’entrata in vigore della legge n. 97/2013 prende il via, dunque, una vera e propria miniriforma del monitoraggio fiscale. Gli effetti di tutto ciò saranno visibili non solo dall’eliminazione delle sezioni I e III del Quadro RW, come oggi suddiviso, ma anche da una diminuzione delle sanzioni del 50% sugli importi non segnalati, a patto che essi siano detenuti, seppur indirettamente, in qualità di titolari effettivi.
In partenza anche un nuovo tipo di controllo automatico da parte dell’agenzia delle Entrate.
Se da un lato i contribuenti non saranno più obbligati a segnalare i flussi da o verso l’estero, oppure estero su estero, dall'altra parte prenderà il via un nuovo obbligo di comunicazione a carico di banche, Sim, Sgr, Sicav, fiduciarie, agenti di cambio, cambiavalute ecc., che dovranno trasmettere all’Agenzia i dati relativi a trasferimenti da o verso l'estero di fondi per somme pari o superiori a 15.000 euro di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate