Dal 21 aprile via alle nuove Stp

Pubblicato il 08 aprile 2013 Il decreto n. 34 datato 8 febbraio 2013 del ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, con il regolamento per le società tra professionisti, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 81 del 6 aprile 2013, con entrata in vigore dal 21 aprile 2013. I professionisti già aggregati in altre forme (come le associazioni professionali) potranno decidere se trasformare la loro organizzazione in Stp, che può essere una società di persone, una società di capitali (anche Srl semplificata) o una cooperativa. Si ricorda che sono escluse le categorie degli avvocati e dei notai.

Accanto al professionista iscritto ad ordini o collegi, anche in sezioni diverse, può far parte della Stp un investitore, con requisiti di onorabilità chiesti per l'iscrizione all'albo di riferimento, ma il capitale sociale deve essere in possesso del professionista per i due terzi e ogni socio, per lo meno il professionista, può partecipare a una sola società. Ammessi a costituire le nuove società i cittadini degli Stati membri dell'Ue con titolo di studio che abilita all'esercizio della professione.

Due gli obblighi di iscrizione:

- nella sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, quella del 2001 per le società tra avvocati;

- in una sezione speciale ad hoc dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti (se la società è multidisciplinare può essere individuata quella prevalente altrimenti la Stp deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti).

Al momento del primo contatto, precisi gli obblighi di informazione, provati con atto scritto, al cliente:

- sul diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;

- sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività' professionale;

- sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

Inoltre, si dovrà fornire l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

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