Dal 1° luglio scatta l’obbligo del monitoraggio delle operazioni con Paesi “black list”

Pubblicato il 30 giugno 2010

Domani, 1° luglio 2010, partirà ufficialmente l’obbligo di comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate da parte degli operatori nazionale che intrattengono rapporti con operatori economici eventi sede in paesi “black list”.

La stretta sull’evasione internazionale, tramite operazioni carosello o “cartiere”, sta per partire dopo che la norma contenuta nel Decreto “incentivi” è divenuta legge dello Stato.

Il tanto atteso momento è, dunque, arrivato, ma ancora risultano poco chiare le modalità con cui dovranno essere comunicati tutti i dati relativi alle operazioni commerciali con soggetti che svolgono la loro attività in paradisi fiscali o meglio nei paesi della cosiddetta black list.

Proprio riguardo al concetto di black list, l’Amministrazione finanziaria si è riservata la facoltà di decidere quali paesi includere o escludere dalla lista, qualora in essi dovessero emergere particolari fenomeni evasivi o di frode da contrastare.

Il termine per la comunicazione telematica è l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento e qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi è prorogato al primo giorno successivo feriale. Il 31 agosto sarà, quindi, la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio.

Dunque, non rimane molto tempo. Infatti, anche se entro il 31 agosto prossimo (30 ottobre per i “trimestrali”) i soggetti Iva devono comunicare telematicamente alle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute dai soggetti aventi sede in un Paese a fiscalità privilegiata, il modello deve essere compilato a partire dalle operazioni effettuate da domani, 1° luglio 2010.

Alcuni dubbi, però, permangono. In particolare, desta preoccupazione la mancanza di indicazioni relativa alle comunicazioni di operazioni non soggette ad imposta. Cioè, ci si chiede come si deve procedere, ai fini della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui si tratti di operazioni per le quali non vi è obbligo di fattura né di annotazione sui registri Iva. Nessuna indicazione al riguardo è contenuta nel modello di comunicazione approvato dall’Agenzia (con le relative istruzioni) oppure nel decreto applicativo della norma del 30 marzo 2010.

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