Dal 1° gennaio 2013 sugli apprendisti grava l’Aspi
Pubblicato il 03 novembre 2012
Dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro che hanno alle dipendenze gli apprendisti dovranno versare un contributo ulteriore, per l’Aspi, pari a 1,61%, in quanto anche gli apprendisti sono destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla riforma Fornero (L. n.
92/2012). Tale tutela si va ad aggiungere a quelle già esistenti: IVS, malattia, maternità, Anf, Inail.
E’ una delle novità contributive che riguardano la materia dell’apprendistato (T.U. n.
167/2011), oggetto di chiarimenti da parte dell’Inps con
circolare n. 128 del 2 novembre 2012.
Sul numero di apprendisti che è ammesso avere in azienda la circolare chiarisce che, a decorrere dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1° gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2. Viene, invece, mantenuto il vecchio rapporto del 100 per cento per le aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati, o se sono presenti in numero inferiore a tre unità, sono massimo 3 gli apprendisti che si possono assumere.
Per quanto riguarda lo sgravio contributivo del 100% per gli apprendisti assunti dall'1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, l’Inps ricorda che il beneficio è limitato ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove; lo sgravio totale dei contributi è previsto per i primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi l’aliquota è quella del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. E’ dovuto, però, l’Aspi.
Non rientrano nello sgravio totale dei contributi i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, comma 4, D.lgs. n. 167/2011, per i quali rimangono ferme le norme sui contributi di cui agli articoli 25, comma 9, e 8, comma 4, della legge n. 223/1991.
Per beneficiare dello sgravio in parola, le imprese dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”.