Dai vecchi regimi più convenienza rispetto ai minimi

Pubblicato il 06 febbraio 2008 La circolare 7 delle Entrate, diffusa il 28 gennaio, chiarisce, in alcuni sui punti, in quali casi e come si possa transitare dal regime delle nuove iniziative, disciplinato dalla legge 388/2000, all’altro dei “minimi”, introdotto con legge 244/2007, sempre che il contribuente non opti per il regime normale con contabilità ordinaria o semplificata. La regola è che il passaggio dal regime delle nuove iniziative sia sempre possibile. Viceversa, anche un solo anno trascorso applicando il regime dei “minimi” preclude l’accesso al regime delle nuove iniziative. La differenza sostanziale tra i due, sotto il profilo della tassazione, sta nella misura dell’imposta sostitutiva: per i “minimi” essa è pari al 20%. Inoltre, sempre per i “minimi” sono deducibili dal reddito anche i contributi previdenziali. Il regime delle nuove iniziative non prevede l’esonero Irap, che, tuttavia, rappresenta un onere contenuto data la presenza della deduzione forfetaria. Il trattamento Iva è, pure, profondamente diverso, nel senso che il regime dei minimi è fuori campo Iva, con conseguente indetraibilità dell’Imposta sull’acquisto. Il che può aumentare la convenienza della sua scelta solo per dettaglianti e simili, i quali possono mantenere inalterati i prezzi al cliente finale, trattenendo l’importo equivalente all’Iva. I contribuenti “minimi” sono, infine, esclusi dagli studi di settore, non anche i contribuenti soggetti al regime delle nuove iniziative.
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