Da luglio 2013 invio telematico del modello unificato per la denuncia di infortunio sul lavoro

Pubblicato il 12 febbraio 2013 In un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, oltre che di semplificazione dell'azione amministrativa, il Dlgs n. 81/2008 (TU sicurezza lavoro) ha previsto, entro sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”, che vengano trasmesse telematicamente all’Inail le comunicazioni ai fini statistici degli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno e le denuncie a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Ora con la recente nota n. 725/2013, l’Istituto assicuratore mette a disposizione dei datori di lavoro il nuovo modello unificato di denuncia, denominato appunto “denuncia/comunicazione di infortunio” e ribadisce che a decorrere dal 1° luglio 2013 la citata denuncia/comunicazione di infortunio dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

A tale data, infatti, l’obbligo di invio telematico della denuncia infortuni sarà valido oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli e per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

Inoltre, spiega l’Inail, fino al 20 marzo 2013 sarà possibile inviare la denuncia tramite file con la precedente versione; mentre, da tale data entrerà in vigore esclusivamente la nuova versione (nuovo ed unico Xml-Schema), resa nota il 9 febbraio 2013.
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