L’art. 11 comma 5 della Legge 16 aprile 2015 n. 47 – che ha fissato nuovi termini per il deposito dell’ordinanza di riesame sulla custodia cautelare - va ritenuto applicabile alle decisioni emesse nelle procedure incidentali di riesame personale solo dalla data dell’entrata in vigore della legge medesima.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione penale, respingendo le ragioni dei ricorrenti, nell'ambito di una vicenda concernente la prospettata perdita di efficacia del titolo cautelare emesso nei confronti dei ricorrenti medesimi e sottoposto ad impugnazione ex art. 309 c.p.p. con istanza depositata in data antecedente rispetto a quella (8 maggio 2015) di entrata in vigore della nuova disciplina.
Nel caso qui in esame - ha puntualizzato la Corte – si tratta quindi di stabilire se la previsione innovativa del termine perentorio di deposito della motivazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento (30 giorni a pena di inefficacia del titolo cautelare) sia o meno applicabile alle decisioni emesse prima della data in vigore della legge in questione.
E la soluzione – a parere del Collegio, espresso con sentenza n. 4032 depositata l’11 febbraio 2016 – non può essere che negativa, atteso che l’actum che in tal caso viene in rilievo è la decisione, che assume la forma normativa dell’ordinanza.
E sul piano del modello legale, l’ordinanza è un atto unitario che, di regola, non comporta scissione tra la parte dispositiva e la parte argomentativa. Non vi è dunque alcuna autonomia strutturale tra la parte motiva (ove deposita separatamente) ed il dispositivo.
Ciò influisce in modo rilevante sulla individuazione della norma regolatrice ratione temporis che è pertanto da ritenersi quella vigente al momento della emissione dell’ordinanza stessa, pur se la medesima viene resa manifesta – provvisoriamente – attraverso il deposito del solo dispositivo.
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