Custodia cautelare, nuovi termini per futuro

Pubblicato il 16 febbraio 2016

L’art. 11 comma 5 della Legge 16 aprile 2015 n. 47 – che ha fissato nuovi termini per il deposito dell’ordinanza di riesame sulla custodia cautelare - va ritenuto applicabile alle decisioni emesse nelle procedure incidentali di riesame personale solo dalla data dell’entrata in vigore della legge medesima.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione penale, respingendo le ragioni dei ricorrenti, nell'ambito di una vicenda concernente la prospettata perdita di efficacia del titolo cautelare emesso nei confronti dei ricorrenti medesimi e sottoposto ad impugnazione ex art. 309 c.p.p. con istanza depositata in data antecedente rispetto a quella (8 maggio 2015) di entrata in vigore della nuova disciplina.

Nel caso qui in esame - ha puntualizzato la Corte – si tratta quindi di stabilire se la previsione innovativa del termine perentorio di deposito della motivazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento (30 giorni a pena di inefficacia del titolo cautelare) sia o meno applicabile alle decisioni emesse prima della data in vigore della legge in questione.

Ordinanza, atto unitario

E la soluzione – a parere del Collegio, espresso con sentenza n. 4032 depositata l’11 febbraio 2016 – non può essere che negativa, atteso che l’actum che in tal caso viene in rilievo è la decisione, che assume la forma normativa dell’ordinanza.

E sul piano del modello legale, l’ordinanza è un atto unitario che, di regola, non comporta scissione tra la parte dispositiva e la parte argomentativa. Non vi è dunque alcuna autonomia strutturale tra la parte motiva (ove deposita separatamente) ed il dispositivo.

Norma regolatrice, vigente all’emissione dell’ordinanza

Ciò influisce in modo rilevante sulla individuazione della norma regolatrice ratione temporis che è pertanto da ritenersi quella vigente al momento della emissione dell’ordinanza stessa, pur se la medesima viene resa manifesta – provvisoriamente – attraverso il deposito del solo dispositivo.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy