Custodia cautelare non sospesa

Pubblicato il 05 maggio 2016

Se l’imputato, mentre è in carcere preventivo, viene raggiunto da una condanna detentiva per altro reato, i termini di custodia cautelare non si sospendono. In particolare, se il periodo già trascorso in detenzione per effetto della custodia cautelare è superiore o uguale a quello previsto per la seconda condanna, l’imputato può essere scarcerato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva escluso la scadenza del termine massimo di custodia cautelare, senza tener conto del periodo di tempo in cui il ricorrente era stato già detenuto in esecuzione di una pena preesistente.

Carcere preventivo compatibile con espiazione pena detentiva

In particolare, ha precisato il Supremo Collegio, la custodia cautelare in carcere è pienamente compatibile con la carcerazione per espiazione di una pena detentiva; esse sono dunque eseguibili contemporaneamente.

Ne deriva – conclude la Corte con sentenza n. 18512 del 4 maggio 2016 – che, agli effetti del computo dei termini di durata massima (quindi anche di quelli ex art. 300 comma 4 c.p.p.), l’instaurarsi della seconda, non sospende il decorso di durata della prima. Sicché la custodia cautelare in carcere perde efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta ad impugnazione, se la durata della custodia già eseguita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy