Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione, perde di efficacia l’ordinanza sulla misura coercitiva se il tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura medesima, proceda al relativo deposito in un termine superiore a trenta giorni.
E’ quanto si desume da un’informazione provvisoria di Cassazione del 20 luglio 2017 che anticipa il dispositivo su di una questione sottoposta al massimo Collegio di legittimità e a cui quest’ultimo ha risposto negativamente.
In particolare, era stato chiesto agli Ermellini di chiarire se, nell’ambito del giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza dispositiva o confermativa della custodia cautelare in carcere, il tribunale del riesame potesse disporre, nei casi di particolare complessità della motivazione, il deposito della ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’articolo 311, comma 5-bis, del Codice di procedura penale, comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 309, comma 10, del medesimo Codice procedurale penale.
Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.
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