L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/2020, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sulle previsioni fiscali contenute nei decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, integrando quanto già sostenuto con le precedenti circolari nn. 8/E/2020 e 9/E/2020.
Rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, nel nuovo documento di prassi, a firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, si spazia dalla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e dei procedimenti amministrativi, alla detraibilità dei dispositivi di sicurezza e delle erogazioni liberali, fino al credito negozi e al bonus per i lavoratori dipendenti.
Nella circolare 11/2020 vengono chiarite quali sono le sospensioni previste dai due decreti con riferimento ad alcuni obblighi fiscali. È specificato che sono spostati al 30 giugno 2020:
i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’esterometro del primo trimestre 2020;
la presentazione del modello Intra 12 e del modello Eas;
sempre dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni;
la scadenza per il controllo periodico del repertorio dei notai e per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia;
l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).
Lo stop dei termini delle attività di accertamento comporta la proroga dei termini decadenziali per tutte le annualità, anche per quelle non in scadenza a fine anno. Questo il chiarimento reso al quesito se la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 di cui al comma 1 dell’articolo 67 del Dl n. 18/2020 operi solo con riferimento ai termini delle attività che spirino all’interno dell’intervallo oppure anche per quelli che cadono al di fuori. Per l’Agenzia vale un principio generale e cioè che lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione vale anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Pertanto, tutte le scadenze che riguardano annualità non ancora decadute sono allungate, per l’Agenzia, di un periodo di 84 giorni.
Al quesito sul computo dei giorni per la conclusione dell’adesione, si risponde, invece, specificando che nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Decreto Liquidità. A questa sospensione, va sommata la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricada tra il 1° e il 31 agosto.
Circa l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria sull’autoliquidazione delle imposte, per esempio l’imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute in sede di registrazione degli atti notarili, specifica la circolare al quesito n. 5.14 che anch’essa può beneficiare del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, di cui all’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020. Tuttavia, ciò non impedisce che se l’Ufficio è pronto per inviare un avviso di liquidazione, non possa notificarlo nel periodo di sospensione. Di conseguenza, rimane legittima la notifica dell’avviso di liquidazione di una maggior imposta principale che l’Agenzia ritenga dovuta rispetto all’autoliquidazione effettuata dal notaio.
Il capitolo 3 della circolare del 6 aprile 2020 fornisce una serie di chiarimenti in merito alle spese condominiali e alle locazioni di negozi ed eventuali pertinenze.
In primo luogo, si precisa che, ai fini del calcolo dell’ammontare del credito d’imposta spettante al conduttore, le spese condominiali possono costituire base di conteggio dell'agevolazione anche se addebitate al conduttore, a condizione però che siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e che tale circostanza risulti dal contratto. In tal modo, diventa più alto l’ammontare potenziale da portare in detrazione.
Il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi può essere fruito anche nel caso in cui il contratto comprenda una pertinenza, se questa è pagata con “canone unitario” insieme all'immobile C/1 e a condizione che la stessa sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività dell'affittuario. Dunque, non si deve scomputare la quota parte di canone riferibile al solo negozio e il bonus potrà essere calcolato sull'intero ammontare dell'affitto del mese di marzo.
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