Cura Italia. Multe stradali con sanzione ridotta per 30 giorni

Pubblicato il 26 marzo 2020

Il ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative per uniformare l'applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale contenute nel Dl “Cura Italia” (n. 18/2020).

Tra le disposizioni urgenti adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus sono ricomprese, infatti, anche previsioni in tema di veicoli da sottoporre a revisione, patenti di guida, autorizzazioni e concessioni in scadenza, pagamento in misura ridotta delle multe stradali e copertura assicurativa Rc auto.

Revisione auto scaduta o in scadenza: circolazione fino al 31 ottobre

Nella circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, viene fatto riferimento, in primis, all’art. 94, comma 4 del Dl che consente la circolazione, fino al 31 ottobre 2020, di tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova nonché a revisione.

Patente e autorizzazioni: scadenza prorogata

Altra disposizione richiamata è contenuta nell’art. 104 del Dl: si tratta della proroga, sino al 31 agosto 2020, della scadenza di validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza.

Una previsione che – precisa il ministero dell’Interno – produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida.

Con riferimento, invece, ai certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, è l’art. 103, comma 2 del Decreto ad averne prorogato la validità fino al 15 giugno 2020 (nella circolare sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diversi titoli autorizzativi e abilitativi da intendere come ricompresi nella previsione).

Sanzioni stradali. Pagamento ridotto entro 30 giorni

Di seguito, viene ricordato l’art. 108, comma 2 del Dl che consente, nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il pagamento delle sanzioni stradali con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione al Codice della strada.

Rc auto: garanzia per 30 giorni dopo scadenza

L’art. 125 del Decreto legge – viene spiegato infine – non dispone alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC auto; tuttavia, si prevede che, fino al 31 luglio, è portato a 30 giorni (al posto degli attuali 15) il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di rinnovo o di nuova stipula della polizza assicurativa.

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