Il ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative per uniformare l'applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale contenute nel Dl “Cura Italia” (n. 18/2020).
Tra le disposizioni urgenti adottate in relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus sono ricomprese, infatti, anche previsioni in tema di veicoli da sottoporre a revisione, patenti di guida, autorizzazioni e concessioni in scadenza, pagamento in misura ridotta delle multe stradali e copertura assicurativa Rc auto.
Nella circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, viene fatto riferimento, in primis, all’art. 94, comma 4 del Dl che consente la circolazione, fino al 31 ottobre 2020, di tutti i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova nonché a revisione.
Altra disposizione richiamata è contenuta nell’art. 104 del Dl: si tratta della proroga, sino al 31 agosto 2020, della scadenza di validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza.
Una previsione che – precisa il ministero dell’Interno – produce i propri effetti anche sulla validità della patente di guida.
Con riferimento, invece, ai certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, è l’art. 103, comma 2 del Decreto ad averne prorogato la validità fino al 15 giugno 2020 (nella circolare sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diversi titoli autorizzativi e abilitativi da intendere come ricompresi nella previsione).
Di seguito, viene ricordato l’art. 108, comma 2 del Dl che consente, nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il pagamento delle sanzioni stradali con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione al Codice della strada.
L’art. 125 del Decreto legge – viene spiegato infine – non dispone alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC auto; tuttavia, si prevede che, fino al 31 luglio, è portato a 30 giorni (al posto degli attuali 15) il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di rinnovo o di nuova stipula della polizza assicurativa.
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