L’art. 39, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede l’aumento a decorrere dal 1° luglio 2023 dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’esonero contributivo spetta a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti di retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella misura di:
NOTA BENE: L’esonero non è previsto per i rapporti di lavoro domestico.
Il decreto lavoro ha previsto l’innalzamento del 4% delle misure percentuali dell’esonero contributivo IVS, sicché la misura, nel secondo semestre 2023, sarà pari a:
L’aumento delle predette misure percentuali non trova applicazione ai fini della tredicesima mensilità.
Nel caso in cui la tredicesima mensilità venga corrisposta in unica soluzione nel mese di competenza dicembre 2023, il datore dovrà applicare:
Nel caso in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente, al singolo rateo si applicherà:
L’esonero contributivo previsto dall’1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come innalzato dall’art. 39, comma 1, Decreto Lavoro, per i periodi di competenza da luglio a dicembre 2023, è applicabile anche sulla quattordicesima mensilità solo laddove la retribuzione complessiva della mensilità di competenza – data dalla somma delle competenze del mese di riferimento e della quattordicesima mensilità – sia:
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