La Corte di cassazione, in merito alle conseguenze del tardivo invio telematico di più dichiarazioni dei redditi dei clienti da parte di un professionista, sentenzia che: non si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative ma il criterio del cumulo delle sanzioni.
Dunque, è applicabile l’art. 12 del DLgs. 472/1997 - sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, per chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
Non sussiste l'incompatibilità con l'articolo 7-bis del DLgs. 241/1997, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza n. 7661 depositata il 24 marzo 2017, la Corte spiega, infatti, che anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario si possono distinguere le violazioni formali da quelle non formali dell’art. 7-bis del DLgs. 241/1997; la condotta dell'intermediario può favorire:
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