L’INPS, con il messaggio 12 novembre 2020, n. 4231, fornisce chiarimenti relativi al cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo ex art. 10, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il quale dispone, al comma 4, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della prestazione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente che, per l’anno in corso, deve essere presentata entro il 30 novembre 2020.
L’Istituto precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Altresì, si rammenta che il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche di possibili perdite deducibili per l'anno di riferimento del reddito.
Sono esclusi dalla presentazione della dichiarazione perché non soggetti al divieto di cumulo della pensione:
Diversamente, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019 i pensionati che non si trovano nella situazione del precedente elenco.
I pensionati che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita. Tale somma sarà prelevata dall'Ente competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Il titolare di pensione potrà presentare la dichiarazione accedendo al sito web dell’istituto, cliccando nella sezione “Prestazioni e servizi” alla voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione RED) e scegliendo la voce “Campagna di riferimento: 2020 (dichiarazione redditi per l’anno 2019)”.
E’ possibile rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale.
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