I titolari di prestazioni pensionistiche possono essere soggetti o meno al divieto di cumulo delle stesse con redditi da lavoro autonomo.
Il divieto di cumulo è stato introdotto dall’art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dispone che i titolari di pensione devono presentare all’Ente di appartenenza la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo relativa all’anno precedente, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef del medesimo anno.
L’Inps, con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3154, fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità delle prestazioni pensionistiche con i redditi da lavoro autonomo, rendendo note le istruzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2020, e indica i soggetti obbligati a presentare all’Ente erogatore la dichiarazione.
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, i seguenti soggetti:
Si rammenta, ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, co. 1, che l’assegno di invalidità, nelle ipotesi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa è ridotto nella misura stabilita dalla tabella G allegata alla predetta Legge, anche nei casi in cui l’assegno sia stato erogato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di dichiarazione in quanto non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione:
Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo tutti i soggetti non rientranti nell’elencazione suesposta.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
La dichiarazione deve essere presentata telematicamente sul sito dell’Istituto (inps.it), previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Successivamente all’autenticazione, il pensionato deve accedere all’elenco “Prestazioni e Servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato”.
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2021 (dichiarazione redditi per l’anno 2020).
È possibile fornire la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati soggetti all’obbligo comporta, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10, comma 8-bis, il versamento all’Ente previdenziale di appartenenza di una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno in cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute dall’inadempiente.
I pensionati soggetti a divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2021.
In tal modo, gli Enti previdenziali effettueranno, sulla base della predetta dichiarazione preventiva, le trattenute provvisorie sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
Nella dichiarazione devono essere riportate tutte le tipologie di reddito possedute dal titolare di pensione, indicando i periodi di lavoro effettuati, con un massimo di sei periodi nell’anno con i relativi importi per ogni tipologia di reddito.
La dichiarazione a consuntivo va presentata anche qualora la dichiarazione a preventivo non abbia subito variazioni.
Allo stesso modo, la dichiarazione a preventivo va presentata anche nell’ipotesi in cui la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo nell’anno precedente.
I redditi da lavoro autonomo devono essere acquisiti con le medesime procedure di ricostituzione delle pensioni in base alle modalità in atto.
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, vige il divieto di cumulo dei redditi con le prestazioni pensionistiche di inabilità, che si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati, nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta o permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Tale divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella Pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
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