In materia di cumulo di periodi assicurativi, con circolare n. 103 del 23 giugno 2016 l’INPS ha fornito:
chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al D.Lgs. n. 184/1997;
il riepilogo dei trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo in questione e dei relativi requisiti tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 214/2011;
chiarimenti sulla pensione di inabilità in cumulo;
indicazioni in merito ai requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di vecchiaia/anticipata in cumulo da parte dei lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;
istruzioni sulla valutazione della contribuzione estera o della titolarità di pensione estera ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo;
istruzioni su sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti in cumulo;
aggiornamento sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici in cumulo;
chiarimenti riguardo alla valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo – supplemento di pensione e pensione supplementare e sottopunti;
indicazioni sui ricorsi amministrativi.
Il cumulo interessa i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché della gestione separata.
Destinatari del cumulo sono sia i lavoratori che in tutte le sopraelencate gestioni abbiano il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia i lavoratori che in una o più delle medesime gestioni siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31 dicembre1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo.
Eventuali periodi contributivi posseduti presso i regimi dei liberi professionisti, nonché, presso le casse disciplinate dal D.Lgs. n. 509/1994 che abbiano optato per l’adozione del sistema contributivo, possono essere cumulati con quelli versati presso le forme assicurative sopra elencate, esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo.
La facoltà di avvalersi del cumulo è preclusa a coloro che “siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo”.
Ne consegue che possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di una più gestioni diverse da quelle presso le quali gli stessi soggetti posseggono periodi assicurativi interessati dal cumulo.
La circolare INPS n. 103/2017 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione anticipata in cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti e le condizioni di legge.
La pensione di inabilità in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda se, a tale data, risultano perfezionati tutti i requisiti di legge, mentre, la pensione indiretta ai superstiti in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.
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