Con circolare n. 140, del 12 ottobre 2017, l’INPS – dopo aver ricevuto il nulla osta del Ministero del Lavoro - ha fornito le istruzioni relative al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli Enti di previdenza privati.
In particolare, la circolare si sofferma su:
Coloro che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in special modo alla forma assicurativa ove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative, ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.
Per la pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n. 214/2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, deve presentare la domanda di pensione all’INPS, che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.
La circolare n. 140/2017 rammenta che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, devono determinare il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Ciascuna gestione provvederà a liquidare il rispettivo pro quota di competenza, tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Si sottolinea che l’Istituto sarà ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
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