Il Legislatore ha previsto che il congedo parentale ad ore fruibile in assenza di contrattazione collettiva, pari alla metà dell’orario medio giornaliero, non sia cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal medesimo T.U. sulla maternità e paternità.
Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015, l’INPS ha fornito indicazioni di dettaglio alla luce delle quali:
il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per fruire del congedo parentale ad ore in questione, non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti;
il congedo parentale fruito in modalità oraria in questione, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33, c. 1 T.U.), anche se richiesti per bambini differenti.
la fruizione del congedo parentale su base oraria ex art. art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001, è compatibile, con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. sulla maternità e paternità. Sono quindi compatibili i permessi per l’assistenza ai familiari disabili gravi (art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992) o i permessi fruiti dai lavoratori disabili in condizioni di gravità (art. 33, c. 6, della Legge n. 104/1992), quando utilizzati in modalità oraria.
Ad ogni modo, come chiarito dall’Istituto, nei casi in cui, invece, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, abbia definito le modalità di fruizione del congedo parentale, la stessa può prevedere, tra l’altro, anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal comma 1 ter, D.Lgs. n. 151/2001.
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