Datori di lavoro alle prese con la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati – CUD – per l'anno 2014. Entro il 28 febbraio 2014 va effettuata la consegna ai dipendenti utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 5131 del 15 gennaio, che si presenta graficamente rinnovato. All'interno, tra alcune conferme, spiccano delle novità.
COSA
SI ATTESTA
Tra gli
adempimenti di fine febbraio compare la consegna, da parte del datore
di lavoro,
del Cud 2014 ai dipendenti con il quale viene dato conto:
→
dell’ammontare complessivo dei redditi
di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati - di cui agli
articoli 49 e
50 del Tuir - corrisposti nell’anno 2013 ed assoggettati a tassazione
ordinaria,
a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta
sostitutiva;
→ delle ritenute di acconto operate;
→
dell’ammontare complessivo dei redditi
corrisposti nell’anno 2013 che non hanno
concorso alla formazione del reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi;
→ dei dati previdenziali ed assistenziali
relativi alla contribuzione versata o dovuta all’Inps.
SOGGETTI
OBBLIGATI
Sono
tenuti a consegnare il Cud:
il datore di lavoro, l'ente pensionistico o altro sostituto d’imposta |
per quanto riguarda i dati previdenziali ed assistenziali relativi all’Inps, il datore di lavoro non sostituto di imposta obbligato alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) nonché alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. |
Tra i
soggetti esclusi dall'adempimento vi sono i datori di lavoro che hanno
alle
dipendenze collaboratori domestici.
TEMPISTICA
E MODALITA’
La consegna del Cud deve avvenire entro il 28
febbraio. Ma in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
entro 12 giorni dalla richiesta
fatta dal
dipendente.
In luogo
del documento cartaceo, è possibile spedire il Cud in via telematica
purchè il
dipendente disponga dei mezzi – di ricezione e di stampa - per poterla
utilizzare per i successivi adempimenti. E' il sostituto di imposta che
ha
l'onere di accertarsi che il dipendente possa ricevere il modello in
via
elettronica: diversamente, la consegna deve avvenire in forma cartacea
(in
duplice copia).
NOVITA'
Approvato in
via definitiva con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 5131 del 15 gennaio 2014, il modello si presenta graficamente rinnovato; le
relative
istruzioni sono dotate di una copertina con l'indice delle istruzioni,
per
agevolare la consultazione delle stesse.
Inoltre
nella Sezione riguardante i dati relativi al dipendente la parte “Dati
generali” è stata soppiantata da quella denominata “Parte A –
Dati relativi
al dipendente, pensionato o altro percettore di somme”.
Rispetto
al precedente modello di certificazione, nel Cud 2014 si evidenziano le
seguenti innovazioni:
1. la sospensione
dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo
compreso tra
il 18 novembre e il 20 dicembre 2013 per i contribuenti
residenti nei comuni
della Sardegna colpiti dall’alluvione dell'autunno 2013.
2. le
nuove detrazioni - nella misura del 24% - previste per le erogazioni
liberali in favore di ONLUS (prima al 19%) e di partiti
e movimenti
politici. Per questi, è stato istituito un nuovo codice – AZ – da riportare nelle “Annotazioni”.
3. una
nuova detrazione, pari al 19%, per le erogazioni
liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
4. una
nuova annotazione – da evidenziare con il codice AC –
con cui il
sostituto avvisa il dipendente con rapporto di lavoro a
tempo determinato di aver applicato le detrazioni per carichi
di
famiglia per un periodo inferiore
all'anno.
Altri
particolarità riguardano:
-> l’indicazione,
nel campo 22, dell’importo del secondo
o
unico acconto IRPEF trattenuto nell’anno, in base
all'aumento, disposto dal
D.L. n. 76/2013, dal 99% al 100%. Nelle annotazioni, l'importo va
indicato con
il codice BA;
-> la
compilazione del punto 130 per
indicare gli oneri di cui
all’art. 10, comma 1, lett. d)-bis del Tuir (somme restituite al
soggetto
erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti)
non
dedotti dai punti 1 e 2 e che possono essere dedotti
dal reddito complessivo in periodi d’imposta
successivi oppure, in alternativa, chiesti a
rimborso. Tale importo va contrassegnato nelle annotazioni con il nuovo
codice CG.
Altre
novità attengono alla parte dedicata alla previdenza
complementare
(punti da 120 a 127): nei campi 120 e 121 vanno indicati
l’importo dei contributi e premi
versato alle forme pensionistiche complementari ed escluso o non
escluso dai
redditi dei punti 1 e 2.
Nel campo 120,
in caso di lavoratori di prima occupazione l’ammontare di
contributi dedotti da indicare non può superare il limite di 5.164,57
euro.
ATTENZIONE: Per non far
incorrere il lavoratore
nel superamento del limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui,
nel
caso di presenza di contributi
per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, le istruzioni
precisano che il
sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni utilizzando il codice
CC.
Finanziamento del pagamento dei contributi
In relazione
alla possibilità
di ottenere il finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16
dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sia direttamente dal dipendente sia
per il tramite
del sostituto d’imposta, le istruzioni al Cud precisano che i
sostituti, se
hanno versato le ritenute per effetto del ricorso al finanziamento,
devono
indicare nelle annotazioni – con codice CD
- l’importo delle
ritenute operate a
partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento del
finanziamento nonché l’importo delle ritenute che residua.
Se non si è
scelto di fruire del finanziamento agevolato, il sostituto
d’imposta indicherà esclusivamente le ritenute effettivamente operate,
compilando
il punto 136 con il codice “C” e nelle annotazioni (codice
CE), va comunicato che il dipendente è obbligato alla
presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto le operazioni
di
conguaglio non sono state correttamente effettuate.
CONFERME
Nel
modello 2014 trovano, poi, posto alcuni interventi già presenti l'anno
scorso.
>
L'agevolazione
fiscale prevista per il rimpatrio di lavoratori e ricercatori
–
consistente in una riduzione della base imponibile IRPEF pari all’80%
per le
lavoratrici e al 70% per i lavoratori – che rientrano in Italia dopo
aver
maturato un periodo lavorativo all’estero.
> Il
regime agevolato da applicare sulle componenti accessorie della
retribuzione
corrisposte a titolo di incremento della produttività.
Per
il
2013, il beneficio è concesso, nel limite complessivo di 2.500 euro
lordi,
applicando un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali
regionali e
comunali pari al 10 per cento, a condizione che le componenti
accessorie siano
erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti
collettivi
territoriali o aziendali.
I lavoratori
dipendenti devono aver percepito, nel 2012, redditi di
lavoro dipendente per un ammontare non superiore a 40.000 euro.
Si ricorda
che nel campo 11 “Eventi eccezionali” deve essere
indicato:
- 1 - per i
contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali è disposta la
proroga
di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti
entro
un anno dalla data dell’evento lesivo;
- 2 – per
i contribuenti residenti in data 18 novembre 2013 nel territorio dei
comuni
della regione Sardegna colpiti da eventi meteorologici;
- 3
– per indicare evidenziare la proroga della sospensione dei versamenti
tributari per i contribuenti, residenti al 12 febbraio 2011, nel comune
di
Lampedusa e Linosa;
- 4
– per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
CANCELLAZIONI
Non sono
più presenti:
> le
caselle 118 e 119 riservate ad
individuare le soppresse agevolazioni previste per il personale
appartenente al
comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico.
> le
caselle 136 e 137, che nel Cud 2013 riguardavano il
contributo di
solidarietà sulle pensioni di importo superiore a 90.000 euro lordi
annui.
L'eliminazione fa seguito alla dichiarazione di illegittimità del
prelievo da
parte della Corte costituzionale.
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