Dopo le bozze di 730/2025 e 770/2025, l’Agenzia delle Entrate rilascia anche, ma in versione già definitiva, i modelli CU/2025 (ordinario e sintetico) e IVA/2025 (ordinario e base).
Con il provvedimento prot n. 9454 del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:
Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso:
La Certificazione Unica è il documento che contiene i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, insieme ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Devono adempiere all’obbligo di consegna del modello CU:
Rispetto al 2024, nessun cambiamento riguarda l’obbligo di rendere disponibile al percipiente la CU sintetica entro l’unica data del 16 marzo 2025.
Per il resto, per effetto dell’art. 2 comma 5 del D.lgs. n. 108/2024, i sostituti di imposta devono segnare le seguenti novità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2025:
ATTENZIONE: Si sottolinea inoltre che, a partire dal 2025, cessa l'obbligo di invio delle Certificazioni Uniche per i compensi erogati a contribuenti che adottano il regime forfettario.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
Una delle novità più significative è indubbiamente il cosiddetto "bonus Natale" di 100 euro (calcolato in base ai mesi di lavoro dipendente nel 2024), stabilito dall'articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 113/2024 a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti criteri:
Questo beneficio non è concesso al lavoratore dipendente sposato o convivente, il cui partner, non separato legalmente ed effettivamente, o convivente, goda della stessa indennità.
Il bonus, che non rientra nella formazione del reddito, poteva essere erogato dal datore di lavoro insieme alla tredicesima mensilità (su richiesta del lavoratore).
Se non si è fruito di detta modalità, può essere richiesto dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi per il 2024. Pertanto, nella Certificazione Unica 2025 è stata aggiunta una sezione specifica, chiamata "Indennità tredicesima mensilità", per indicare il reddito da lavoro dipendente, l'indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.
Si confermano le due caselle 474 e 475 che riguardano la doppia soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit stabilita solo per il periodo fiscale 2024 dall'articolo 1 commi 16 - 17 della Legge 213/2023, ovvero:
- 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
- 2.000 euro per i dipendenti che hanno figli fiscalmente a carico.
Queste soglie includono anche le somme fornite o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle bollette domestiche di acqua, elettricità e gas, nonché le spese per l'affitto della prima abitazione o per gli interessi sul mutuo della stessa. È importante ricordare che, in caso di eccedenza rispetto a queste soglie, l'intero importo dovrà essere sottoposto a tassazione ordinaria.
Per i nuovi lavoratori frontalieri svizzeri è stata creata una sottosezione specifica (punti 451-454) per indicare gli importi ridotti per l'Irpef e le addizionali (fino a un massimo del 20%) come stabilito dal recente accordo tra Italia e Svizzera, ratificato nel 2023 ma efficace dal 2024.
I frontalieri che risiedono in Svizzera dovranno inoltre essere segnalati nel frontespizio destinato ai beneficiari esteri, selezionando i punti 46 e 42, quando il loro luogo di residenza corrisponde al luogo di "attinenza" o al luogo di origine dove hanno acquisito la cittadinanza.
Sempre nella sezione dei redditi esenti del modello CU/2025, oltre alle varie situazioni di reddito generato dai lavoratori impatriati come definito dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015, si aggiunge la categoria dei nuovi lavoratori impatriati secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024.
I redditi per questi ultimi, esentati al 50% o al 60% fino a un tetto di 600.000 euro annui, saranno identificati usando i codici 16 e 17 (nella voce 462). Qualsiasi errore nel riconoscimento di questa riduzione sarà indicato nelle note con i codici GA e GB.
Sono stati introdotti i nuovi campi da 671 a 673, destinati all'imposta sostitutiva del 15% sui pagamenti fatti al personale sanitario per le attività supplementari mirate a ridurre i tempi di attesa, come definito dall'articolo 7, commi 1 e 2 del Dl n. 73/2024.
Si aggiunge anche una nuova sezione (campi da 791 a 805) specifica per i dati dei destinatari dell'Assegno universale erogato dall'Inps, utilizzati per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Esaminando ulteriormente il modello CU/2025, ci si imbatte nel campo 479, dedicato a ricevere il trattamento integrativo speciale non tassato, concesso ai lavoratori del settore turistico, alberghiero e termale.
Questo trattamento è calcolato al 15% delle retribuzioni lordi pagate per il lavoro notturno e le ore straordinarie effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.
Infine, fa il suo ingresso nella CU del 2025 il Codice identificativo nazionale – Cin, relativo alle locazioni brevi.
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