Ctp con competenza territoriale

Pubblicato il 04 marzo 2016

Con la sentenza n. 44/2016 del 3 marzo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del Dlgs 546/92, relativo alla disciplina del processo tributario, nella parte in cui stabilisce che per le controversie nei confronti dei concessionari privati, la commissione tributaria provinciale competente è quella nella cui circoscrizione ha sede la società concessionaria e non quella dove ha sede l’ente locale concedente.

In altri termini, con la pronuncia n. 44/2016, la Consulta vuole rimarcare la disciplina della competenza delle Ctp, fissandola in base alla sede dell'ufficio delle Entrate o del Territorio, dell'ente locale o del concessionario di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia, eliminando così la stortura che si era venuta a creare, fin dalla prima pubblicazione del decreto attuativo n. 156/2015 di riforma del contenzioso tributario, circa l’individuazione della competenza territoriale dei concessionari privati con riferimento alla loro sede legale piuttosto che a quella dell’ente impositore.

Competente la Ctp dove ha sede l’ente locale concedente

Obiettivo del legislatore è quello di evitare al contribuente, che ha ricevuto una cartella da un concessionario privato che ha la sede legale molto distante dal territorio dove gestisce la riscossione dei tributi locali, di rivolgersi ad un giudice molto distante dal luogo in cui vive, magari per risolvere una controversia di importo minimo.

La Consulta ha ravvisato la violazione dell’articolo 24 della Costituzione, nel criterio attributivo della competenza fissato dal legislatore per la risoluzione delle controversie riguardanti un contenzioso tributario, che spesso può impedire l’esercizio del diritto stesso del contribuente.

Infatti, si andrebbe a compromettere il rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente nel momento in cui quest’ultimo vuole esercitare il proprio diritto di difesa, finendo per favorire soltanto la società privata concessionaria, mentre il contribuente potrebbe essere indotto a rinunciare ad impugnare l’atto per evitare di sottoporsi ad oneri aggiuntivi.

Di qui la conclusione della sentenza n. 44/2016 del 3 marzo, secondo cui la competenza territoriale per gli atti emessi dai concessionari privati va individuata nella commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.

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