Le indennità economiche previste a seguito del crollo del ponte Morandi, viaggiano su due binari: uno per i lavoratori del settore privato; l’altro riservato ai lavoratori autonomi. Per i primi, l’art. 4-ter del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, riconosce un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di 12 mesi. Per i lavoratori autonomi, invece, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 35 del 5 marzo 2019. Nel documento di prassi sono illustrate anche le modalità operative per la trasmissione all’INPS, da parte della Regione Liguria, dei decreti di concessione del beneficio e le istruzioni per il pagamento della prestazione da parte delle Strutture territoriali.
Per compensare i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati nel prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, il D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, all’art. 4-ter prevede un'indennità pari alla CIG, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018.
A tal proposito, si ricorda che - per l’anno 2018 - l’importo medio orario dell’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, corrisponde a 10,22 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF.
Possono farvi ricorso i dipendenti di aziende, o di soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, che hanno subìto un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
Le indennità, in particolare, sono concesse con decreto della Regione, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Istituto previdenziale, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alla Regione Liguria, che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, il comma 2 del suddetto articolato concede un'indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Attenzione però: per tale indennità non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa.
Hanno diritto al beneficio i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del crollo del ponte Morandi.
Come per i lavoratori dipendenti, l’indennità viene concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede anche alla relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Pertanto, i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alla Regione Liguria, secondo le istruzioni che saranno fornite dalla medesima.
Ai fini della liquidazione delle indennità, non è necessaria la compilazione del modello “SR 163” da parte dei beneficiari della prestazione. Ciò in considerazione del fatto che, come ampiamente specificato nei precedenti paragrafi, l’indennità è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede alla relativa istruttoria, anche in relazione ai controlli sulla correttezza dei dati utili alla liquidazione, compreso il codice IBAN.
Ai fini fiscali, invece, l’INPS rammenta che:
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