Critiche specifiche alla Ctu

Pubblicato il 04 aprile 2016

In sede di ricorso per cassazione, spetta alla parte che addebiti alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento, errori di valutazione oppure erronei apprezzamenti, l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso medesimo almeno i passaggi salienti e non condivisi della perizia nonché di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate.

Ciò al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepire la Ctu a e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del perito del giudice.

In definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso.

Non basta, infatti, per affermare la presenza di un vizio di carenza di motivazione la circostanza che la sentenza recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una perizia di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito.                            

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6162 depositata il 30 marzo 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Operativo il nuovo regime sanzionatorio su omissioni e evasioni contributive INPS

10/10/2024

Omissione e evasione contributiva: le sanzioni applicate dall'INPS

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy