Con il pronto ordini n. 118 del 26 maggio 2022, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili scioglie un dubbio “in materia di sovraindebitamento”.
Nello specifico, un Ordine territoriale aveva chiesto chiarimenti, sotto il profilo della disciplina delle incompatibilità del gestore della crisi da sovraindebitamento, circa la possibilità di accesso alle procedure di cui alla Legge n. 3/2012 da parte di un professionista iscritto al suddetto Ordine, presso l’OCC al suo interno istituito.
A tal proposito, il Cndcec osserva che è bene ricordare come nell’ambito della cornice normativa che regola la gestione delle procedure di sovraindebitamento, si rinvengono specifiche disposizioni dettate per escludere che si possano verificare situazioni di compromissione dell’indipendenza, della neutralità e dell’imparzialità del gestore della crisi.
Infatti, l’articolo 11 del DM n. 202/2014, individua specifici obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari nello svolgimento del proprio incarico.
Il gestore è tenuto:
Inoltre, il gestore è considerato indipendente quando:
Si evidenzia, poi, come il Regolamento di funzionamento dell’OCC possa recare ulteriori e più stringenti previsioni di incompatibilità, prevedendo ulteriori ipotesi in cui l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità del gestore possa risultare compromessa.
Alla luce di tali premesse, il Cndcec ritiene che sia ammissibile la nomina di un gestore iscritto nel medesimo Albo professionale del soggetto in stato di sovraindebitamento, purché in capo al gestore individuato dal referente ricorrano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Regolamento di funzionamento dell’OCC e risultanti dalla dichiarazione da lui resa al momento dell’accettazione dell’incarico.
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