Crisi sovraindebitamento, liquidazione dei compensi dei professionisti

Pubblicato il 20 settembre 2018

Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento dal titolo “La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio”, con l’obiettivo di approfondire la tematica della liquidazione dei compensi nell’ambito dei procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012.

La necessità di chiarimenti è affiorata soprattutto alla luce di alcune problematiche emerse in sede di prima applicazione del DM n. 202 del 2014.

La categoria professionale, infatti, non ha potuto fare a meno di evidenziare le frequenti criticità legate alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti nella gestione della crisi da sovraindebitamento.

Al riguardo, quindi, hanno voluto, fin da subito, ribadire che non si può trascurare il problema di un adeguato trattamento economico da riservare al professionista coinvolto nella gestione dei procedimenti di composizione della crisi, vista la molteplicità di attività ad esso affidate. Ciò, soprattutto, se si considera che tali attività, a livello operativo, si traducono in ore di lavoro e sono caratterizzate oltretutto da “non trascurabili” profili di responsabilità.

Lacune nella disciplina dei compensi

Nel nuovo documento, i commercialisti evidenziano che una delle problematiche più comunemente riscontrate, si identifica con la difficoltà del Gestore a percepire e, se del caso trattenere, una somma, che al momento del primo contatto col debitore verrà da quest’ultimo versata, a titolo di corrispettivo per l’attività preliminare necessaria per lo studio della pratica e a titolo di cauzione per eventuali inadempimenti del cliente. Non è, infatti, infrequente il caso in cui il debitore decida di non proseguire il procedimento avviato, ovvero il caso in cui lo stesso diventi irreperibile, gravando in tal modo il Gestore anche di eventuali spese sostenute.

Difficoltoso risulta, poi, anche l’aspetto del compenso del Liquidatore, con particolare riguardo all’ipotesi in cui il Gestore della crisi che svolga un’attività prima dell’apertura del procedimento di liquidazione dei beni – come può essere la redazione della relazione particolareggiata – non venga successivamente nominato Liquidatore del patrimonio, anche alla luce del principio dell’unicità del compenso, di cui all’art. 17 D.M. n. 202/2014.

Queste sono solo alcune delle problematiche più frequenti che i commercialisti sono costretti ad affrontare ogni qual volta si trovano a dover applicare la disciplina dei compensi di cui agli articoli 14 - 18 del D.M. n. 202/2014. Pertanto, con il lavoro in oggetto, gli stessi cercano di fornire alcune indicazioni per orientare i numerosi colleghi coinvolti nella gestione delle procedure di sovraindebitamento.

Suggerimenti dei commercialisti per la corretta determinazione del compenso

Tra le prime indicazioni fornite dal Consiglio nazionale agli iscritti vi sono quelle che ribadiscono l'obbligo del preventivo scritto e l'informativa preliminare al cliente sovraindebitato sui costi del servizio professionale di gestione della crisi da sovraindebitamento.

Le parti possono stabilire convenzionalmente il compenso dell’Organismo di composizione della crisi, rinviando alla libera determinazione del compenso o anche agli stessi parametri ex DM 202/2014. Solo, in difetto di accordo, per la redazione del preventivo con il debitore che lo ha incaricato, l'Occ deve utilizzare i parametri di cui all'art. 16 e ss. del DM n. 202/2014.

Oltre alla possibilità di accordo tra le parti, è prevista, inoltre, anche la possibilità di prevedere degli acconti sul compenso finale: il debitore al momento dell'accettazione dell'incarico, potrebbe corrispondere all'Occ la somma convenuta a titolo di acconto, da scontare poi sul saldo finale.

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