Approvato, dal Consiglio dei ministri di ieri, 5 agosto 2021, il testo di un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di giustizia.
Il provvedimento è stato messo a punto in considerazione dell’incremento delle imprese in difficoltà o insolventi e ha lo scopo di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.
Come indicato nel comunicato stampa n. 32 di fine seduta, il decreto prevede quattro ordini di interventi:
Come detto, il testo del DL, a modifica dell'articolo 389 del Decreto legislativo n. 14/2019, stabilisce, in primo luogo, il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, di modo da permettere l’adeguamento degli istituti alla direttiva 2019/1023 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Inoltre, si dispone il rinvio, al 31 dicembre 2023, del Titolo II del codice sulle misure di allerta, con l’intento di sperimentare l’efficacia del nuovo strumento della composizione negoziata, e di rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Tra gli interventi di maggiore rilievo vi è l’introduzione del nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.
La composizione negoziata, che sarà operativa a partire dal 15 novembre 2021, consiste in un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
Ad essa può accedere l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, nei casi in cui risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Si tratta dei casi in cui la crisi non sia ancora conclamata ma probabile.
La richiesta viene effettuata tramite una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si prevede, così, che all’imprenditore venga affiancato un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione che consenta il superamento delle condizioni di difficoltà e il risanamento dell’impresa, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano viene a tal proposito formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
Nell’elenco possono essere iscritti anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi con continuità omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’iscrizione è subordinata al possesso della specifica formazione, prevista con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Nel provvedimento, sono anche disciplinati i requisiti di indipendenza e i doveri dell’esperto, esperto che viene nominato ad opera di una commissione costituita presso le varie camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L’accesso allo strumento della composizione negoziale è incentivato dalla previsione di alcune misure premiali che si sostanziano:
Su richiesta dell’imprenditore, inoltre, è possibile ottenere l’applicazione di misure protettive del patrimonio: i creditori non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, mentre non sono inibiti i pagamenti.
Dalle misure protettive sono, in ogni caso, esclusi i diritti di credito dei lavoratori.
Nell’ambito della composizione negoziale della crisi, l’organo di controllo societario è chiamato a segnalare per iscritto all'organo amministrativo il verificarsi dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto di risanamento.
La segnalazione, motivata, va trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Durante le trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza ex art. 2403 del codice civile.
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