Il Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024 ha approvato definitivamente il decreto correttivo alla Codice della crisi d’impresa nel rispetto dei termini previsti dalla legge delega.
Il provvedimento che reca “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” è il terzo decreto correttivo al Codice, emendato una prima volta con il decreto legislativo n. 147 del 2020 e successivamente con il decreto legislativo n. 83 del 2022 attuativo della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency).
Il testo, come annunciato dallo stesso Governo, recepisce i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
L’obiettivo dichiarato del Governo è quello di “venire incontro alle esigenze di chiarimento sorte tra gli operatori della materia ma anche emendare quelle disposizioni in cui sono stati riscontrati errori materiali o rispetto alle quali è emersa la necessità di aggiornare i riferimenti ad altre norme del Codice”.
“Il tutto - chiosa la relazione illustrativa al decreto - con l’intenzione di migliorare la comprensione dei nuovi istituti e di agevolare così l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza tenendo presente la prospettiva adottata dal legislatore europeo in termini di agevolazione della ristrutturazione precoce, dell’esdebitazione e di procedure liquidatorie rapide ed efficienti”.
La portata degli interventi è ampia.
Focalizziamo, in questa sede. l’attenzione sulle novità inerenti al rapporto di lavoro contenute nell’articolo 32 dello schema di decreto, di cui è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 32 citato contiene le modifiche alla disciplina degli “Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti” di cui alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
In particolare, per quanto qui di interesse:
Cosa prevedono le disposizioni correttive? Vediamolo nel dettaglio.
L’articolo 32 dello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, al comma 2, interviene sull’articolo 189 del Codice della crisi d’impresa, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”, sostituendolo.
Finalità delle modifiche è la razionalizzazione e la semplificazione della procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro e di quella di subentro “con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.
“La necessità di operare una riscrittura dell’articolo in esame – si legge nella relazione illustrativa - discende dal fatto che la disciplina del subentro nei rapporti di lavoro, oltre a perseguire la tutela i diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale tra le quali, innanzitutto, il fatto che l’impresa si trova in stato di insolvenza e che l’attività non può continuare se non in presenza di un esercizio provvisorio autorizzato dall’autorità giurisdizionale. Se da un lato dunque va assicurata, laddove possibile, la prosecuzione dei rapporti di lavoro nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, dall’altro occorre evitare che essa vada a discapito della migliore soddisfazione dei creditori, determinando oneri per la procedura non utili ai fini della effettiva ripresa o continuazione dell’attività produttiva del debitore”.
Le modifiche sostanziali e rilevanti operate sulle norme del Codice sono le seguenti:
Il comma 3 dell’articolo 32 del terzo decreto correttivo integra l’articolo 190 del Codice della crisi d’impresa rubricato “Trattamento NASpI”.
La disposizione richiamata prevede che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.
Con il terzo decreto correttivo è aggiunto un nuovo comma, comma 1-bis, che chiarisce che i termini per la presentazione della domanda di trattamento NAspI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore vale a dire, come sottolinea la relazione illustrativa, “dall’unico momento in cui il singolo dipendente è messo nelle condizioni di formalizzare la richiesta”.
Infine, il comma 4 dell’articolo 32 corregge il comma 1 dell’articolo 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro), sostituendo le espressioni “procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione” con il più preciso riferimento terminologico agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata.
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